Stalking: cosa dice la Cassazione (Sez. V, sentenza n. 11756 del 25 marzo 2025)

Lo stalking – o reato di atti persecutori – è previsto dall’art. 612-bis del codice penale. Si configura quando una persona, con comportamenti ripetuti, minaccia o molesta un’altra al punto da:

  • provocarle uno stato di ansia o paura;
  • far temere per la propria incolumità o quella di persone care;
  • costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.

La recente sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 11756/2025, depositata il 25 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha ribadito alcuni principi fondamentali sul reato di stalking e la possibilità di applicare misure cautelari anche a fatti, sostanzialmente, meno gravi.

Il caso riguardava un uomo accusato di aver perseguitato l’ex compagna con telefonate, minacce e molestie ripetute nell’arco di circa due settimane.

Il Tribunale del riesame aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La difesa contestava la misura, sostenendo che il breve periodo di tempo non fosse sufficiente a configurare il reato di atti persecutori e, comunque, contestava la sussistenza di esigenze cautelari.


I principi stabiliti

La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che:

  1. Il reato è abituale: non conta la durata in termini assoluti, ma la reiterazione delle condotte. Anche se avvenute in pochi giorni, se idonee a generare ansia o timore, possono integrare lo stalking.
  2. Non serve uno “stato patologico”: lo stato di ansia o paura non deve necessariamente tradursi in una malattia certificata; è sufficiente che sia concreto e percepibile.
  3. Misure cautelari legittime: l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è proporzionata quando c’è un rischio reale di reiterazione del reato.

Perché è importante

Questa sentenza conferma che la tutela della vittima di stalking è molto ampia:

  • non è necessario attendere mesi di condotte persecutorie per agire;
  • anche poche (almeno due) condotte concentrate in breve tempo possono bastare;

Assistenza legale

Se sei vittima di stalking o ti trovi coinvolto in un procedimento per atti persecutori, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista esperto.

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Ne bis in idem e archiviazione: si può essere denunciati due volte per lo stesso fatto?

Il principio del ne bis in idem è uno dei pilastri del diritto penale: nessuno può essere processato due volte per il medesimo fatto. La sua base normativa si trova nell’art. 649 del codice di procedura penale e, a livello sovranazionale, nell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ma come funziona questo principio nella fase delle indagini preliminari? E, soprattutto, cosa accade se dopo l’archiviazione di un procedimento penale si viene nuovamente denunciati per lo stesso fatto? E se a seguito di una denuncia vengono aperte due procedimenti penali a carico della stessa persona?


Archiviazione e suoi effetti

Quando il pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per formulare una ragionevole previsione di condanna può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l’archiviazione del procedimento.

L’archiviazione:

  • non costituisce una sentenza definitiva di assoluzione,
  • non ha efficacia di giudicato sostanziale,
  • non preclude in via assoluta la riapertura delle indagini.

In altre parole, l’archiviazione “chiude” il procedimento in quel momento, ma non impedisce che in futuro lo stesso fatto possa tornare ad essere oggetto di indagine se emergono nuovi elementi.


Differenza con il giudicato

Il principio del ne bis in idem opera pienamente soltanto quando vi è un giudicato penale (sentenza irrevocabile di assoluzione o condanna).

L’archiviazione non rientra in questa categoria, quindi non impedisce di riaprire il fascicolo. In caso di nuova denuncia per il medesimo fatto, il pubblico ministero ha due possibilità:

  1. Valutare se vi siano elementi nuovi e rilevanti che giustifichino l’iscrizione di una nuova notizia di reato e/o la riapertura delle indagini;
  2. Chiedere l’archiviazione immediata se la nuova denuncia non porta alcuna novità rispetto al procedimento già archiviato.

Il GIP, inoltre, è chiamato a vigilare che non si trasformi l’archiviazione in un modo per “aggirare” il ne bis in idem sostanziale.


Quando si può riaprire un’indagine già archiviata?

La legge consente la riapertura delle indagini solo se emergono nuovi elementi di prova (art. 414 c.p.p.).
In mancanza di novità, una nuova denuncia per lo stesso fatto dovrebbe essere destinata a un’archiviazione rapida, proprio per evitare abusi e inutili duplicazioni di procedimenti.

Un caso pratico affrontato dal nostro Studio

Per capire meglio, riportiamo un esempio concreto tratto da un caso affrontato dal nostro Studio.

Un soggetto aveva presentato querela lamentando che l’ex coniuge non avesse rispettato un provvedimento del Tribunale in materia di affido. Tuttavia, lo stesso fatto era già stato oggetto di un precedente procedimento penale, per il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione.

Quando la querela è stata riproposta, la Procura – a seguito di nostra memoria difensiva – ha rilevato che non era possibile aprire un nuovo procedimento per lo stesso fatto: si sarebbe violato il principio del ne bis in idem. Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto al giudice l’archiviazione della nuova notizia di reato, specificando che non erano emersi elementi nuovi tali da giustificare una riapertura delle indagini.

Questo caso mostra bene come, dopo un’archiviazione, una nuova denuncia identica e priva di elementi di novità non può portare a un nuovo processo.


Conclusioni

  • Il ne bis in idem si applica in modo pieno solo alle sentenze passate in giudicato.
  • L’archiviazione non equivale a un’assoluzione definitiva e non impedisce, di per sé, una nuova indagine.
  • Tuttavia, per riaprire un procedimento archiviato è necessario che emergano elementi di fatto nuovi.
  • In caso di nuova denuncia senza nuovi elementi, il pubblico ministero deve chiedere una nuova archiviazione, a tutela del principio di legalità e di economia processuale (ne bis in idem sostanziale).

In sintesi: dopo l’archiviazione si può essere nuovamente denunciati per lo stesso fatto, ma la riapertura delle indagini è legittima soltanto se vi sono elementi realmente nuovi rispetto al procedimento precedente.

Separazione consensuale: cos’è, come funziona e vantaggi

La separazione, per una  famiglia, è un momento delicato, che porta con sé cambiamenti importanti e spesso preoccupazioni per il futuro. Essa rappresenta una condizione transitoria, in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, e a cui possono seguire:

  • la riconciliazione;
  • il divorzio

Detto questo, occorre specificare che ci sono due tipologie di separazione: 

  • la separazione giudiziale, a cui si ricorre quando i coniugi non sono in grado di negoziare, rimanendo fermi ognuno nelle proprie convinzioni e condizioni.
  • la separazione consensuale, possibile in caso di pieno accordo tra i due coniugi sul prosieguo dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Percorrere una strada piuttosto che un’altra ha tutta una serie di ripercussioni, non solo dal punto di vista psicologico ma anche sulle tempistiche e sui costi da sostenere.

La separazione consensuale, permette ai coniugi di affrontare questa fase di cambiamento in modo più sereno e con tempistiche più veloci, inoltre i costi di una separazione consensuale sono inferiori rispetto a quelli richiesti da una giudiziale.

Che cos’è la separazione consensuale

La Separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

In pratica, marito e moglie, chiedono di essere autorizzati a vivere separati, alle condizioni pattuite e relative ad aspetti fondamentali come:

  • l’affidamento e il mantenimento dei figli:
  • l’assegnazione della casa familiare;
  • l’assegno di mantenimento;
  • la gestione dei beni comuni.

Tre diversi tipi di separazione consensuale

Oggi la legge prevede tre diverse forme di separazione consensuale:

  1. Davanti al Tribunale
    I coniugi, a mezzo del proprio avvocato (che può essere unico per entrambi), presentano ricorso dinanzi al Tribunale competente. Il giudice, verificate che le condizioni statuite siano conformi ai dettati normativi e non contrastino con norme inderogabili, emette sentenza di separazione.
  2. Con negoziazione assistita dagli avvocati
    I coniugi, ognuno assistito dal proprio difensore, redigono e firmano prima  una convenzione e successivamente l’accordo di negoziazione assistita. Trasmessi gli atti e i documenti alla Procura della Repubblica si attende l’autorizzazione o il nulla osta che verrà comunicato al Comune dove era stato celebrato il matrimonio.
  3. In Comune
    È la procedura più rapida ed economica, ma è possibile solo se non ci sono figli minori, né maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. I coniugi, personalmente, si rivolgono agli Uffici predisposti del proprio Comune dove dovranno sottoscrivere l’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile.


Quali documenti servono per la separazione consensuale

I documenti necessari per la separazione consensuale, sono:

  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi;
  • Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati, anche:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di identità di entrambi i coniugi;
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, di identità di entrambi i coniugi;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni di identità di entrambi i coniugi;

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato:

  • un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute

I vantaggi della separazione consensuale

  • Più rapidità: i tempi sono notevolmente ridotti rispetto a una causa di separazione giudiziale.
  • Meno costi: si evitano le spese di un lungo processo.
  • Maggiore serenità: affrontare la separazione con spirito collaborativo riduce conflitti e tensioni, soprattutto quando ci sono figli coinvolti.

👉 In sintesi: se c’è volontà di collaborazione, la separazione consensuale rappresenta la strada più rapida, economica e serena per affrontare un momento di cambiamento così importante.

📞 Se stai pensando a una separazione o sei stato raggiunto da una richiesta di separazione  e vuoi capire quale percorso sia più adatto alla tua situazione, contattaci: insieme valuteremo la soluzione più sicura e tutelante per te e per la tua famiglia.

Gratuito patrocinio: cos’è e chi può beneficiarne nel 2025

Hai bisogno di un avvocato ma temi di non potertelo permettere? Sappi che in molti casi puoi avere assistenza legale gratuita, grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più conosciuto come gratuito patrocinio.

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un diritto previsto dalla legge italiana che consente ai cittadini con redditi bassi di essere assistiti da un avvocato senza dover sostenere le spese legali, perché a pagarle è lo Stato.

Chi può richiederlo?

Può fare richiesta chi ha:

  • cittadinanza italiana o è cittadino straniero regolarmente soggiornante (questo perché è necessario un documento d’identità per la richiesta di ammissione) oppure apolide;
  • un reddito annuo non superiore a un certo limite stabilito dalla legge.

🔔 Novità 2025: Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aumentato.

Qual è il nuovo limite di reddito?

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo limite di reddito è stato elevato a € 13.659,64.

Fino al 2024, il limite era € 12.838,01, quindi si tratta di un aumento significativo che permetterà a più persone di accedere al beneficio.

Il reddito da considerare è quello famigliare, ossia il reddito complessivo del richiedente e delle persone conviventi, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Attenzione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CODICE ROSSO: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata in forma scritta, e deve contenere:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • il motivo per cui si vuole fare causa o difendersi;
  • una dichiarazione dei redditi (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000);
  • eventuali documenti a supporto (es. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, NO ISEE).

A seconda del tipo di causa, la domanda si presenta:

  • presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati;
  • oppure direttamente all’autorità giudiziaria (es. nel processo penale).

L’avvocato lo scelgo io?

Sì, puoi scegliere liberamente l’avvocato tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Puoi trovarli sul sito dell’Ordine degli Avvocati della tua città.


Hai dubbi? Contattami

Se pensi di poter rientrare nei requisiti o vuoi sapere se puoi beneficiare del gratuito patrocinio, puoi contattarci per una valutazione preliminare.

Ti aiuterò a:

  • capire se hai diritto al patrocinio gratuito,
  • predisporre e presentare la domanda,

avviare o difenderti in un procedimento legale senza preoccuparti delle spese legali.

Reato estinto con condotte riparatorie: quando e come è possibile?

Molti assistiti, coinvolti in un procedimento penale, ci chiedono: È vero che se risarcisco il danno posso evitare il processo o la condanna? La risposta è: sì, in certi casi è possibile ottenere l’estinzione del reato con il risarcimento del danno. In questo articolo ti spieghiamo quando si può fare, come funziona e quali vantaggi può portare.


1. Cos’è l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Il nostro ordinamento prevede che alcuni reati possano essere dichiarati estinti se l’imputato pone in essere determinate condotte riparatorie, come ad esempio il risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

Si tratta di una forma di giustizia riparativa, introdotta con il d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, e poi estesa anche ad alcuni reati più gravi (come ad esempio le lesioni personali colpose o alcuni reati contro il patrimonio).


2. Quando è possibile ottenere l’estinzione del reato

L’estinzione del reato per risarcimento del danno è possibile solo per alcune tipologie di reati. I principali requisiti sono:

  • Reato perseguibile a querela di parte
  • La persona offesa deve aver ricevuto un risarcimento integrale del danno
  • se la persona offesa non accetta il risarcimento è comunque possibile chiedere al Giudice di dichiarare estinto il reato formulando un’offerta reale a norma degli artt. 1208 e seguenti c.c.
  • la condotta riparatoria deve essere posta in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

3. I vantaggi per l’imputato

Se il giudice accoglie l’istanza il reato è dichiarato estinto e l’imputato non subisce alcuna condanna. I vantaggi sono notevoli:

  • Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale come condannato
  • Niente processo (o processo che si chiude rapidamente)
  • Nessuna sanzione penale

Naturalmente, tutto questo richiede la collaborazione della persona offesa e un intervento tempestivo del difensore.


4. Il ruolo dell’avvocato

Il compito del difensore è valutare subito se il reato rientra tra quelli estinguibili, contattare la persona offesa (quando possibile) e costruire un accordo riparativo che soddisfi le condizioni di legge. Dopodiché si può presentare un’istanza al giudice, anche prima del dibattimento. Di frequente accade anche che, trovato l’accordo con la persona offesa, quest’ultima decida di procedere alla remissione di querela con chiusura immediata del procedimento ed estinzione del reato, senza bisogno di dover presentare l’istanza ex art. 162 ter c.p. al Giudice.


Conclusione

In molti casi, una soluzione intelligente e collaborativa può evitare l’aggravarsi delle conseguenze penali. Se sei coinvolto in un procedimento penale per un reato procedibile a querela di parte, valuta con il tuo avvocato se puoi risolvere la situazione in modo efficace e senza condanna, attraverso un percorso riparativo.

Hai bisogno di una consulenza su un procedimento in corso? Contattaci: possiamo valutare insieme se ci sono le condizioni per richiedere l’estinzione del reato.

Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

Sei vittima di maltrattamenti in famiglia e vuoi conoscere quali sono le forme di tutela concretamente volte a proteggere te e la tua famiglia? Sei stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e non sai come difenderti? 

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Il nuovo reato nel decreto sicurezza: la norma “ANTI GANDHI”

Hai sentito parlare del recente decreto sicurezza? da oggi è legge e una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di un nuovo delitto che riguarda l’impedimento della circolazione su strada. Vediamo di cosa si tratta in modo semplice e chiaro.

Di cosa si tratta?
Il decreto sicurezza ha modificato l’art. 1 bis del D.lgs n. 66/48 trasformando quello che prima era un illecito amministrativo in un reato che punisce chiunque ostacoli o impedisca la libera circolazione su strada o su ferrate, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Questo può includere azioni come bloccare un’arteria stradale, mettendosi seduti sulla stessa così da impedire il passaggio dei veicoli e delle persone.

Perché è stato introdotto?
L’obiettivo principale è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo situazioni di pericolo che possono derivare da atti di sabotaggio, proteste o altri comportamenti che ostacolano la circolazione. In questo modo, si vuole tutelare la libertà di movimento e ridurre i rischi di incidenti o blocchi improvvisi.

Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni previste per chi viola questa norma sono la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 Euro, ma se il fatto è commesso da più persone riunite la pena aumenta e consiste nella reclusione da sei mesi a due anni. 

In sintesi
Il nuovo reato mira a proteggere la circolazione stradale e a garantire che tutti possano muoversi in sicurezza. È importante rispettare le regole e ricordare che azioni che ostacolano il traffico possono avere conseguenze legali serie.

Va ricordato che l’art. 1 del D.lgs 66/48 sanziona con la reclusione da uno a sei anni il reato di blocco ferroviario ovvero l’illecito commesso da chi, per impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata (comma 1); alla stessa pena è soggetto chi con le stesse modalità commette analogo blocco in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, per ostacolare la libera navigazione, o comunque ostruisce o ingombra tali zone (comma 2). La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose (comma 3). 

Se hai altre domande o vuoi approfondire qualche aspetto, i legali del nostro studio sono qui per aiutarti!

Occupazione abusiva di immobili:  la nuova fattispecie di reato

Oggi parliamo di un argomento importante e spesso delicato: l’occupazione abusiva di immobili e le recenti novità legislative che riguardano questa problematica.

Cos’è l’occupazione abusiva di immobili?
L’occupazione abusiva si verifica quando qualcuno mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze (quindi anche cantine, box auto ecc…), ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. 

Cosa prevede la nuova norma?
Recentemente, sono state introdotte delle novità legislative per rafforzare la tutela contro l’occupazione abusiva. Il 12 aprile 2025, infatti, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 48/25 (Decreto Sicurezza) che introduce nel codice penale l’art.  634-bis “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. 

La nuova fattispecie di reato prevede:

  • Pene più severe: sono state aumentate le pene per chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, soggiace alla stessa pena chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima.
  • Causa di non punibilità:  l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio  dell’immobile non sarà soggetto alla pena.
  • Misure di tutela per i proprietari: sono state introdotte procedure più snelle per il recupero della proprietà, attraverso l’introduzione dell’art. 231 bis c.p.
  • Sgombero immediato: nuova procedura di reintegrazione nel possesso per il proprietario. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
  • Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di occupazione abusiva dell’immobile o sue pertinenze, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività d’indagine previste dall’art. 55 c.p.p. Ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
  • In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
  • Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte. Nelle quarantotto ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Cosa fare se si è vittima di un’occupazione abusiva?
Se ti trovi in questa situazione, è importante rivolgersi alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o un avvocato penalista, per formalizzare una denuncia querela ed avviare le procedure di sgombero. 

Puoi avvalerti dell’assistenza del nostro studio legale scrivendo a segreteria@studiolegalegricitesta.com o contattandoci al numero 3936392107.

ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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Certificato di morte falso ed inoffensività della condotta

Si recava presso il nostro studio un insegnante di scuola dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna che lo accusava di aver prodotto un falso certificato di morte al fine di giustificare l’assenza sul posto di lavoro. Veniva, altresì, contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero i legali dello Studio Legale Grici & Testa ravvisavano che: 1) il certificato prodotto, per le sue caratteristiche, non era idoneo ad ingannare, tanto è vero che il personale scolastico si era subito accorto della falsità ed aveva avviato le indagini del caso; 2) nessuna interruzione di pubblico servizio si era verificata poiché con il personale presente era stato possibile dare continuità alle lezioni scolastiche.

Si procedeva, quindi, con opposizione al decreto penale di condanna e si affrontava il giudizio.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, assolveva l’imputato per entrambi i capi d’imputazione.

Infatti, il Giudice, ha ritenuto che il certificato di morte prodotto era da annoverare in un caso di falso grossolano, inidoneo ad ingannare il pubblico.

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