Mantenimento figli: differenza tra spese ordinarie e straordinarie

Il mantenimento dei figli è uno degli aspetti più delicati e fonte di frequenti scontri nelle separazioni. Per questo motivo, lo Studio Legale Grici & Testa si impegna a fornire chiarezza su un tema spesso ambiguo: la distinzione tra spese ordinarie (incluse nell’assegno) e spese straordinarie (extra assegno).

Questa distinzione è fondamentale per garantire una gestione economica serena e ridurre i conflitti tra i genitori, seguendo i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Le spese ordinarie: cosa comprende l’assegno mensile?

Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare le esigenze quotidiane dei figli. Esse sono caratterizzate da periodicità, non gravosità e necessarietà.

Secondo le linee guida dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Roma e il Protocollo del Tribunale di Roma, sono considerate comprese nell’assegno periodico:

  • Vitto e spese abitative: inclusa la mensa scolastica (intesa come sostitutiva del pasto domestico) e il contributo per utenze e consumi.
  • Abbigliamento: compresi i cambi di stagione.
  • Cura della persona: trattamenti estetici ordinari come parrucchiere ed estetista.
  • Istruzione ordinaria: tasse per scuole pubbliche (fino alle superiori), materiale scolastico di cancelleria e gite giornaliere senza pernottamento.
  • Salute: visite pediatriche di routine e medicinali da banco (antibiotici, antipiretici per patologie stagionali).
  • Trasporti e tempo libero: abbonamenti ai mezzi pubblici urbani, ricariche del cellulare e carburante.

Le spese straordinarie: quando scatta l’extra assegno?

Le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o esigenze saltuarie il cui ammontare non è determinabile a priori. Queste si dividono in due categorie principali:

1. Spese che NON richiedono il preventivo accordo

Sono rimborsabili pro quota (es. al 50%) purché documentate, poiché dettate da necessità o urgenza:

  • Sanitarie: ticket sanitari, esami specialistici prescritti dal medico di base/SSN, spese ortopediche, oculistiche (occhiali da vista) e farmaci per patologie non ordinarie.
  • Scolastiche obbligatorie: libri di testo, tasse scolastiche imposte dallo Stato e assicurazioni.

2. Spese che RICHIEDONO il preventivo accordo

Per queste voci, il genitore che intende sostenerle deve consultare l’altro. In assenza di un dissenso motivato per iscritto entro un breve termine (solitamente 10 giorni), il silenzio può essere interpretato come consenso. Tra queste troviamo:

Istruzione privata e universitaria: rette di scuole o università private, corsi di specializzazione, master e alloggi fuori sede per studenti.

  • Attività extrascolastiche: corsi di lingue, musica, informatica e sport (inclusa l’attrezzatura necessaria).
  • Ludiche e viaggi: centri estivi, viaggi studio, vacanze trascorse autonomamente e spese per il conseguimento della patente o l’acquisto di mezzi di trasporto (motorini, auto).

Perché affidarsi allo Studio Legale Grici & Testa?

La corretta qualificazione delle spese è essenziale per evitare che l’assegno diventi sproporzionato o insufficiente. Il nostro Studio assiste i genitori nella delicata fase della separazione ed anche dopo per ridurre al minimo il rischio di future liti.

Contattaci per una consulenza personalizzata sulla gestione del mantenimento.

Invalidità Civile: Cosa fare se l’INPS nega i tuoi diritti? Guida al Ricorso

Ricevere un verbale INPS con un grado di invalidità inferiore a quello atteso, o vedere la propria domanda del tutto respinta, può essere frustrante. Spesso, dietro un diniego si nasconde una valutazione medica superficiale o una documentazione incompleta che non rende giustizia alla reale condizione di salute del cittadino.

In questi casi, la legge mette a disposizione uno strumento fondamentale: il ricorso in tribunale.

Quando è possibile presentare ricorso?

Il ricorso può essere presentato contro i verbali delle commissioni mediche che riguardano:

  • L’invalidità civile
  • L’indennità di accompagnamento.
  • Lo stato di handicap (Legge 104/92).
  • La pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità.

Attenzione alla scadenza: Il termine per impugnare il verbale è di sei mesi dalla data di ricezione dello stesso. Superato questo termine, il diritto decade e sarà necessario ricominciare l’intero iter amministrativo da capo.


La procedura: L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

Per snellire i tempi, il codice di procedura civile prevede che il ricorso inizi con un Accertamento Tecnico Preventivo (ATO). Ecco come funziona:

  1. Il Deposito: L’avvocato deposita il ricorso presso il Tribunale competente.
  2. La Nomina del CTU: Il Giudice nomina un Medico Legale (Consulente Tecnico d’Ufficio) incaricato di esaminare il paziente e la sua documentazione. Puoi farti affiancare anche da un consulente di parte.
  3. La Perizia: Il CTU redige una bozza di relazione. Se le parti non si oppongono, la perizia diventa definitiva e il Giudice emette un decreto di omologa che obbliga l’INPS al pagamento dei benefici spettanti, se riconosciuti.

Perché affidarsi allo Studio Legale Grici & Testa?

Affrontare l’INPS richiede precisione chirurgica e una profonda conoscenza delle dinamiche del diritto del lavoro e della previdenza.

Per garantire la massima tutela ai propri assistiti, lo Studio Legale Grici & Testa ha scelto di avvalersi della collaborazione costante di un avvocato giuslavorista esperto, specializzato nel contenzioso contro gli enti previdenziali.

Il nostro valore aggiunto:

  • Analisi Preliminare: Valutiamo, senza anticipazione dei costi, la fattibilità del ricorso analizzando il verbale e la documentazione medica esistente.
  • Supporto Medico-Legale: Collaboriamo con medici legali di parte per affiancare il cittadino durante la visita del CTU.
  • Esperienza Specialistica: La presenza di un esperto giuslavorista permette di gestire non solo l’aspetto medico, ma anche i complessi requisiti reddituali e amministrativi richiesti dalla legge.

Non rinunciare ai tuoi diritti

L’invalidità civile non è un regalo, ma un diritto garantito dalla Costituzione a chi si trova in condizioni di svantaggio fisico o psichico. Se ritieni che la tua situazione sia stata sottovalutata, agire tempestivamente è fondamentale.

Hai ricevuto un verbale INPS e vuoi sottoporlo a una revisione?

Contattaci per una consulenza preliminare . Lo Studio Grici & Testa è al tuo fianco per restituirti la serenità che meriti.

Affidamento dei figli e alienazione parentale: NO alle diagnosi “astratte”

Nella gestione delle crisi familiari, uno dei temi più delicati e dibattuti riguarda l’allontanamento dei figli da un genitore e il sospetto che dietro questo rifiuto vi sia la cosiddetta “alienazione parentale” (PAS). La Corte di Cassazione, però, con l‘ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, ha ribadito un principio fondamentale: la vita di un bambino non può essere decisa solo sulla base di teorie psicologiche, ma deve fondarsi su fatti concreti.

Il caso: quando la consulenza tecnica diventa l’unica prova

La vicenda riguarda due genitori in conflitto e il rifiuto dei figli di frequentare il padre. La Corte d’Appello aveva confermato l’affidamento dei minori ai servizi sociali, basandosi quasi esclusivamente su una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che descriveva la madre come un genitore “denigratorio”, capace di indurre nei figli un’avversione cronica verso la figura paterna.

Tuttavia, la madre aveva denunciato episodi di violenza domestica e assistita, sostenendo che il rifiuto dei figli fosse una reazione protettiva e non il frutto di un condizionamento.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre, fissando punti di diritto essenziali per ogni genitore che si trova in una situazione simile:

  1. I fatti prima delle teorie: non basta una diagnosi di “personalità simbiotica” o di “alienazione” per limitare la responsabilità genitoriale. Il giudice deve analizzare i comportamenti effettivi e non può delegare totalmente la decisione a un consulente tecnico.
  2. L’obbligo di ascolto del minore: sopra i 12 anni (e talvolta anche prima, se capaci di discernimento), i figli hanno il diritto di essere ascoltati direttamente dal giudice. L’ascolto tramite un consulente non è la stessa cosa e non garantisce la partecipazione diretta del minore al processo che riguarda la sua vita.
  3. Mai ignorare la violenza: se vengono allegati episodi di violenza domestica, il giudice non può liquidarli sostenendo che “non hanno rilevanza” o attendere l’esito dei processi penali. La violenza è un fatto oggettivo che deve essere valutato prioritariamente per tutelare l’interesse superiore del minore.+1

Perché questa sentenza è importante?

Spesso, nei procedimenti di separazione, un genitore può sentirsi vittima di pregiudizi o di valutazioni psicologiche che non tengono conto della realtà dei fatti. Questa ordinanza ricorda che il diritto alla bigenitorialità non deve diventare un automatismo cieco, ma deve essere costruito nel rispetto della sicurezza e della volontà dei figli.

Se stai affrontando una separazione complessa, se temi per la serenità dei tuoi figli o se senti che il tuo ruolo di genitore è ingiustamente messo in discussione da consulenze tecniche poco approfondite, è fondamentale agire con una strategia legale solida e basata sulle più recenti pronunce giursprudenziali.


Hai bisogno di una consulenza specifica sul diritto di famiglia o sull’affidamento dei minori?

Presso lo Studio Legale Grici e Testa, mettiamo la nostra esperienza al servizio della tutela dei legami familiari e della protezione dei più piccoli.

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La tua famiglia merita una tutela basata sui fatti, non sulle etichette.

Conviventi di fatto e prescrizione: la svolta della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 7/2026

Fino ad oggi, la legge prevedeva una tutela specifica per le coppie sposate: il decorso della prescrizione dei diritti (ovvero il tempo oltre il quale non si può più far valere un credito o un diritto) rimaneva sospeso per tutta la durata del matrimonio.

Ma cosa accadeva per le convivenze di fatto? Se un convivente prestava del denaro al partner per ristrutturare casa, il termine di 10 anni per chiederne la restituzione continuava a correre anche durante la vita insieme, con il rischio di vedere il proprio diritto estinto ancor prima della fine della relazione.

Con la recentissima Sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha cambiato radicalmente questo scenario, segnando una tappa storica per i diritti delle famiglie di fatto.

Il caso: un prestito tra conviventi e il rischio della prescrizione

La questione è nata nel tribunale di Firenze, dove una donna aveva citato in giudizio l’ex partner per ottenere la restituzione di oltre 90.000 euro, prestati anni prima per migliorare un immobile di proprietà di lui. L’uomo si era difeso eccependo la prescrizione: essendo passati più di dieci anni dal riconoscimento del debito, sosteneva di non dover più nulla.

In una coppia sposata, questo problema non sarebbe sorto, poiché l’art. 2941 del Codice Civile prevede che la prescrizione sia sospesa tra i coniugi. Per i conviventi, invece, il tempo continuava a scorrere inesorabilmente.

La decisione: pari dignità tra matrimonio e convivenza stabile

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.

Secondo i Giudici della Consulta:

  1. Tutela dell’affettività: è irragionevole costringere un convivente a fare causa al proprio partner o, comunque, ad agire per interrompere il termine di prescrizione mentre la relazione è ancora in corso per evitare che il diritto si prescriva. Questo minerebbe la serenità e la solidarietà della famiglia.
  2. Evoluzione sociale: la convivenza di fatto è ormai riconosciuta come una formazione sociale tutelata dall’Art. 2 della Costituzione. Non c’è motivo di discriminare i diritti patrimoniali dei conviventi rispetto a quelli dei coniugi.
  3. Certezza del diritto: grazie alla Legge Cirinnà (L. 76/2016), la convivenza di fatto può essere provata tramite l’iscrizione anagrafica, fornendo quella stabilità che la Corte, in passato, riteneva mancasse rispetto al matrimonio.

Cosa cambia concretamente?

Da oggi, se hai prestato somme di denaro o hai maturato dei crediti nei confronti del tuo convivente (stabile e risultante all’anagrafe), il termine di prescrizione non decorre finché dura la convivenza. Il tempo inizierà a correre solo dal momento in cui la relazione cessa e la convivenza viene meno.

Questa sentenza offre una protezione fondamentale a chi, per amore o fiducia, ha sostenuto economicamente il partner senza formalizzare immediatamente la richiesta di restituzione. Per avere diritto alla restituzione la disposizione economica del partner non deve costituire un’obbligazione naturale.


Hai dubbi sulla gestione del tuo patrimonio durante la convivenza?

La fine di una convivenza può generare conflitti complessi, specialmente quando entrano in gioco somme di denaro importanti o contributi alla casa familiare. La Sentenza 7/2026 apre nuove strade per il recupero dei propri crediti, ma ogni caso richiede un’analisi tecnica dei documenti e delle prove della convivenza ed una valutazione per verificare se siamo di fronte ad un’obbligazione naturale.

Se desideri una consulenza specifica per tutelare i tuoi diritti o per regolare i rapporti patrimoniali all’interno della tua coppia di fatto, lo Studio Legale Grici & Testa è a tua disposizione.

Contattaci oggi stesso per un appuntamento:

Proteggiamo i tuoi diritti, con uno sguardo attento all’evoluzione delle norme e della giurisprudenza.

Bancarotta Semplice e “Amministratore Testa di Legno”: Quando scatta la Responsabilità Penale?

In un contesto aziendale di crisi, non è raro imbattersi nella figura del cosiddetto amministratore di diritto (o “prestanome”), che ricopre la carica formalmente senza però esercitare alcun potere decisionale, lasciato nelle mani di un amministratore di fatto.

Tuttavia, il “non sapere” o il “non aver fatto nulla” non sono scudi impenetrabili. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha delineato con estrema precisione i confini della responsabilità penale del prestanome, specialmente in relazione alla bancarotta semplice.

1. Bancarotta Semplice vs Fraudolenta: Qual è la differenza?

Prima di analizzare la posizione della “testa di legno”, occorre distinguere le due fattispecie principali regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

  • Bancarotta Fraudolenta (Art. 322 CCII): Richiede il dolo. Si configura quando vi è la volontà di sottrarre beni o documenti contabili per danneggiare i creditori.
  • Bancarotta Semplice (Art. 323 CCII): Può essere punita anche a titolo di colpa. Scatta per condotte imprudenti, come l’aver aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la liquidazione giudiziale o per l’omessa/irregolare tenuta dei libri contabili obbligatori.

2. Il dovere di vigilanza: Perché il prestanome rischia?

Secondo l’orientamento consolidato (confermato da Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 9800/2025), l’assunzione della carica di amministratore comporta l’accettazione di precisi doveri legali. L’amministratore di diritto ha un obbligo di vigilanza sulla gestione sociale (ex art. 2392 c.c.).

La “testa di legno” risponde penalmente per i reati commessi dall’amministratore di fatto se:

  1. Era a conoscenza della gestione irregolare;
  2. Pur potendo intervenire, è rimasta inerte (concorso mediante omissione ex art. 40 c.p.).

3. La Giurisprudenza Recente (2024-2025)

Le sentenze più recenti hanno introdotto un importante correttivo per evitare automatismi punitivi: la prova della consapevolezza.

  • Consapevolezza del rischio (Cassazione n. 34809/2025): La Suprema Corte ha ribadito che per condannare il prestanome non basta la mera carica. Occorre dimostrare che il soggetto abbia avuto una “significativa rappresentazione” della possibilità che l’amministratore di fatto stesse compiendo atti illeciti e, ciononostante, abbia deciso di non esercitare i propri poteri di controllo.
  • Onere di motivazione (Cassazione n. 40239/2025): In questa recentissima pronuncia, la Cassazione ha annullato una condanna sottolineando che il giudice di merito non può limitarsi a citare il rapporto di parentela o la vicinanza tra prestanome e dominus. Occorre provare che la “testa di legno” fosse concretamente consapevole del dissesto e delle manovre distrattive o della tenuta irregolare della contabilità.

4. Come difendersi?

La difesa dell’amministratore di diritto si gioca quasi interamente sull’elemento soggettivo. Dimostrare la totale estraneità alla gestione, la mancanza di flussi informativi dall’amministratore di fatto o l’essere stati indotti in errore sulla reale situazione dell’azienda può portare all’assoluzione o alla riqualificazione del reato.

Essere un “amministratore di facciata” non è mai un’operazione a rischio zero. La vigilanza non è solo un dovere etico, ma un obbligo giuridico la cui violazione può aprire le porte a gravi sanzioni penali e civili.


Hai bisogno di una consulenza sulla responsabilità degli organi sociali?

Se sei coinvolto in una procedura di liquidazione giudiziale, un fallimento o sei stato indagato per un reato fallimentare è fondamentale analizzare tempestivamente la tua posizione. Il nostro Studio Legale segue diversi casi di bancarotta semplice e fraudolenta. Contattaci per valutare la tua posizione.

Separazione consensuale: cos’è, come funziona e vantaggi

La separazione, per una  famiglia, è un momento delicato, che porta con sé cambiamenti importanti e spesso preoccupazioni per il futuro. Essa rappresenta una condizione transitoria, in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, e a cui possono seguire:

  • la riconciliazione;
  • il divorzio

Detto questo, occorre specificare che ci sono due tipologie di separazione: 

  • la separazione giudiziale, a cui si ricorre quando i coniugi non sono in grado di negoziare, rimanendo fermi ognuno nelle proprie convinzioni e condizioni.
  • la separazione consensuale, possibile in caso di pieno accordo tra i due coniugi sul prosieguo dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Percorrere una strada piuttosto che un’altra ha tutta una serie di ripercussioni, non solo dal punto di vista psicologico ma anche sulle tempistiche e sui costi da sostenere.

La separazione consensuale, permette ai coniugi di affrontare questa fase di cambiamento in modo più sereno e con tempistiche più veloci, inoltre i costi di una separazione consensuale sono inferiori rispetto a quelli richiesti da una giudiziale.

Che cos’è la separazione consensuale

La Separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

In pratica, marito e moglie, chiedono di essere autorizzati a vivere separati, alle condizioni pattuite e relative ad aspetti fondamentali come:

  • l’affidamento e il mantenimento dei figli:
  • l’assegnazione della casa familiare;
  • l’assegno di mantenimento;
  • la gestione dei beni comuni.

Tre diversi tipi di separazione consensuale

Oggi la legge prevede tre diverse forme di separazione consensuale:

  1. Davanti al Tribunale
    I coniugi, a mezzo del proprio avvocato (che può essere unico per entrambi), presentano ricorso dinanzi al Tribunale competente. Il giudice, verificate che le condizioni statuite siano conformi ai dettati normativi e non contrastino con norme inderogabili, emette sentenza di separazione.
  2. Con negoziazione assistita dagli avvocati
    I coniugi, ognuno assistito dal proprio difensore, redigono e firmano prima  una convenzione e successivamente l’accordo di negoziazione assistita. Trasmessi gli atti e i documenti alla Procura della Repubblica si attende l’autorizzazione o il nulla osta che verrà comunicato al Comune dove era stato celebrato il matrimonio.
  3. In Comune
    È la procedura più rapida ed economica, ma è possibile solo se non ci sono figli minori, né maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. I coniugi, personalmente, si rivolgono agli Uffici predisposti del proprio Comune dove dovranno sottoscrivere l’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile.


Quali documenti servono per la separazione consensuale

I documenti necessari per la separazione consensuale, sono:

  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi;
  • Copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • Copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati, anche:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di identità di entrambi i coniugi;
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, di identità di entrambi i coniugi;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni di identità di entrambi i coniugi;

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato:

  • un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute

I vantaggi della separazione consensuale

  • Più rapidità: i tempi sono notevolmente ridotti rispetto a una causa di separazione giudiziale.
  • Meno costi: si evitano le spese di un lungo processo.
  • Maggiore serenità: affrontare la separazione con spirito collaborativo riduce conflitti e tensioni, soprattutto quando ci sono figli coinvolti.

👉 In sintesi: se c’è volontà di collaborazione, la separazione consensuale rappresenta la strada più rapida, economica e serena per affrontare un momento di cambiamento così importante.

📞 Se stai pensando a una separazione o sei stato raggiunto da una richiesta di separazione  e vuoi capire quale percorso sia più adatto alla tua situazione, contattaci: insieme valuteremo la soluzione più sicura e tutelante per te e per la tua famiglia.

ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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Certificato di morte falso ed inoffensività della condotta

Si recava presso il nostro studio un insegnante di scuola dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna che lo accusava di aver prodotto un falso certificato di morte al fine di giustificare l’assenza sul posto di lavoro. Veniva, altresì, contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero i legali dello Studio Legale Grici & Testa ravvisavano che: 1) il certificato prodotto, per le sue caratteristiche, non era idoneo ad ingannare, tanto è vero che il personale scolastico si era subito accorto della falsità ed aveva avviato le indagini del caso; 2) nessuna interruzione di pubblico servizio si era verificata poiché con il personale presente era stato possibile dare continuità alle lezioni scolastiche.

Si procedeva, quindi, con opposizione al decreto penale di condanna e si affrontava il giudizio.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, assolveva l’imputato per entrambi i capi d’imputazione.

Infatti, il Giudice, ha ritenuto che il certificato di morte prodotto era da annoverare in un caso di falso grossolano, inidoneo ad ingannare il pubblico.

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