Invalidità Civile: Cosa fare se l’INPS nega i tuoi diritti? Guida al Ricorso

Ricevere un verbale INPS con un grado di invalidità inferiore a quello atteso, o vedere la propria domanda del tutto respinta, può essere frustrante. Spesso, dietro un diniego si nasconde una valutazione medica superficiale o una documentazione incompleta che non rende giustizia alla reale condizione di salute del cittadino.

In questi casi, la legge mette a disposizione uno strumento fondamentale: il ricorso in tribunale.

Quando è possibile presentare ricorso?

Il ricorso può essere presentato contro i verbali delle commissioni mediche che riguardano:

  • L’invalidità civile
  • L’indennità di accompagnamento.
  • Lo stato di handicap (Legge 104/92).
  • La pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità.

Attenzione alla scadenza: Il termine per impugnare il verbale è di sei mesi dalla data di ricezione dello stesso. Superato questo termine, il diritto decade e sarà necessario ricominciare l’intero iter amministrativo da capo.


La procedura: L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

Per snellire i tempi, il codice di procedura civile prevede che il ricorso inizi con un Accertamento Tecnico Preventivo (ATO). Ecco come funziona:

  1. Il Deposito: L’avvocato deposita il ricorso presso il Tribunale competente.
  2. La Nomina del CTU: Il Giudice nomina un Medico Legale (Consulente Tecnico d’Ufficio) incaricato di esaminare il paziente e la sua documentazione. Puoi farti affiancare anche da un consulente di parte.
  3. La Perizia: Il CTU redige una bozza di relazione. Se le parti non si oppongono, la perizia diventa definitiva e il Giudice emette un decreto di omologa che obbliga l’INPS al pagamento dei benefici spettanti, se riconosciuti.

Perché affidarsi allo Studio Legale Grici & Testa?

Affrontare l’INPS richiede precisione chirurgica e una profonda conoscenza delle dinamiche del diritto del lavoro e della previdenza.

Per garantire la massima tutela ai propri assistiti, lo Studio Legale Grici & Testa ha scelto di avvalersi della collaborazione costante di un avvocato giuslavorista esperto, specializzato nel contenzioso contro gli enti previdenziali.

Il nostro valore aggiunto:

  • Analisi Preliminare: Valutiamo, senza anticipazione dei costi, la fattibilità del ricorso analizzando il verbale e la documentazione medica esistente.
  • Supporto Medico-Legale: Collaboriamo con medici legali di parte per affiancare il cittadino durante la visita del CTU.
  • Esperienza Specialistica: La presenza di un esperto giuslavorista permette di gestire non solo l’aspetto medico, ma anche i complessi requisiti reddituali e amministrativi richiesti dalla legge.

Non rinunciare ai tuoi diritti

L’invalidità civile non è un regalo, ma un diritto garantito dalla Costituzione a chi si trova in condizioni di svantaggio fisico o psichico. Se ritieni che la tua situazione sia stata sottovalutata, agire tempestivamente è fondamentale.

Hai ricevuto un verbale INPS e vuoi sottoporlo a una revisione?

Contattaci per una consulenza preliminare . Lo Studio Grici & Testa è al tuo fianco per restituirti la serenità che meriti.

Affidamento dei figli e alienazione parentale: NO alle diagnosi “astratte”

Nella gestione delle crisi familiari, uno dei temi più delicati e dibattuti riguarda l’allontanamento dei figli da un genitore e il sospetto che dietro questo rifiuto vi sia la cosiddetta “alienazione parentale” (PAS). La Corte di Cassazione, però, con l‘ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, ha ribadito un principio fondamentale: la vita di un bambino non può essere decisa solo sulla base di teorie psicologiche, ma deve fondarsi su fatti concreti.

Il caso: quando la consulenza tecnica diventa l’unica prova

La vicenda riguarda due genitori in conflitto e il rifiuto dei figli di frequentare il padre. La Corte d’Appello aveva confermato l’affidamento dei minori ai servizi sociali, basandosi quasi esclusivamente su una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che descriveva la madre come un genitore “denigratorio”, capace di indurre nei figli un’avversione cronica verso la figura paterna.

Tuttavia, la madre aveva denunciato episodi di violenza domestica e assistita, sostenendo che il rifiuto dei figli fosse una reazione protettiva e non il frutto di un condizionamento.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre, fissando punti di diritto essenziali per ogni genitore che si trova in una situazione simile:

  1. I fatti prima delle teorie: non basta una diagnosi di “personalità simbiotica” o di “alienazione” per limitare la responsabilità genitoriale. Il giudice deve analizzare i comportamenti effettivi e non può delegare totalmente la decisione a un consulente tecnico.
  2. L’obbligo di ascolto del minore: sopra i 12 anni (e talvolta anche prima, se capaci di discernimento), i figli hanno il diritto di essere ascoltati direttamente dal giudice. L’ascolto tramite un consulente non è la stessa cosa e non garantisce la partecipazione diretta del minore al processo che riguarda la sua vita.
  3. Mai ignorare la violenza: se vengono allegati episodi di violenza domestica, il giudice non può liquidarli sostenendo che “non hanno rilevanza” o attendere l’esito dei processi penali. La violenza è un fatto oggettivo che deve essere valutato prioritariamente per tutelare l’interesse superiore del minore.+1

Perché questa sentenza è importante?

Spesso, nei procedimenti di separazione, un genitore può sentirsi vittima di pregiudizi o di valutazioni psicologiche che non tengono conto della realtà dei fatti. Questa ordinanza ricorda che il diritto alla bigenitorialità non deve diventare un automatismo cieco, ma deve essere costruito nel rispetto della sicurezza e della volontà dei figli.

Se stai affrontando una separazione complessa, se temi per la serenità dei tuoi figli o se senti che il tuo ruolo di genitore è ingiustamente messo in discussione da consulenze tecniche poco approfondite, è fondamentale agire con una strategia legale solida e basata sulle più recenti pronunce giursprudenziali.


Hai bisogno di una consulenza specifica sul diritto di famiglia o sull’affidamento dei minori?

Presso lo Studio Legale Grici e Testa, mettiamo la nostra esperienza al servizio della tutela dei legami familiari e della protezione dei più piccoli.

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Conviventi di fatto e prescrizione: la svolta della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 7/2026

Fino ad oggi, la legge prevedeva una tutela specifica per le coppie sposate: il decorso della prescrizione dei diritti (ovvero il tempo oltre il quale non si può più far valere un credito o un diritto) rimaneva sospeso per tutta la durata del matrimonio.

Ma cosa accadeva per le convivenze di fatto? Se un convivente prestava del denaro al partner per ristrutturare casa, il termine di 10 anni per chiederne la restituzione continuava a correre anche durante la vita insieme, con il rischio di vedere il proprio diritto estinto ancor prima della fine della relazione.

Con la recentissima Sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha cambiato radicalmente questo scenario, segnando una tappa storica per i diritti delle famiglie di fatto.

Il caso: un prestito tra conviventi e il rischio della prescrizione

La questione è nata nel tribunale di Firenze, dove una donna aveva citato in giudizio l’ex partner per ottenere la restituzione di oltre 90.000 euro, prestati anni prima per migliorare un immobile di proprietà di lui. L’uomo si era difeso eccependo la prescrizione: essendo passati più di dieci anni dal riconoscimento del debito, sosteneva di non dover più nulla.

In una coppia sposata, questo problema non sarebbe sorto, poiché l’art. 2941 del Codice Civile prevede che la prescrizione sia sospesa tra i coniugi. Per i conviventi, invece, il tempo continuava a scorrere inesorabilmente.

La decisione: pari dignità tra matrimonio e convivenza stabile

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.

Secondo i Giudici della Consulta:

  1. Tutela dell’affettività: è irragionevole costringere un convivente a fare causa al proprio partner o, comunque, ad agire per interrompere il termine di prescrizione mentre la relazione è ancora in corso per evitare che il diritto si prescriva. Questo minerebbe la serenità e la solidarietà della famiglia.
  2. Evoluzione sociale: la convivenza di fatto è ormai riconosciuta come una formazione sociale tutelata dall’Art. 2 della Costituzione. Non c’è motivo di discriminare i diritti patrimoniali dei conviventi rispetto a quelli dei coniugi.
  3. Certezza del diritto: grazie alla Legge Cirinnà (L. 76/2016), la convivenza di fatto può essere provata tramite l’iscrizione anagrafica, fornendo quella stabilità che la Corte, in passato, riteneva mancasse rispetto al matrimonio.

Cosa cambia concretamente?

Da oggi, se hai prestato somme di denaro o hai maturato dei crediti nei confronti del tuo convivente (stabile e risultante all’anagrafe), il termine di prescrizione non decorre finché dura la convivenza. Il tempo inizierà a correre solo dal momento in cui la relazione cessa e la convivenza viene meno.

Questa sentenza offre una protezione fondamentale a chi, per amore o fiducia, ha sostenuto economicamente il partner senza formalizzare immediatamente la richiesta di restituzione. Per avere diritto alla restituzione la disposizione economica del partner non deve costituire un’obbligazione naturale.


Hai dubbi sulla gestione del tuo patrimonio durante la convivenza?

La fine di una convivenza può generare conflitti complessi, specialmente quando entrano in gioco somme di denaro importanti o contributi alla casa familiare. La Sentenza 7/2026 apre nuove strade per il recupero dei propri crediti, ma ogni caso richiede un’analisi tecnica dei documenti e delle prove della convivenza ed una valutazione per verificare se siamo di fronte ad un’obbligazione naturale.

Se desideri una consulenza specifica per tutelare i tuoi diritti o per regolare i rapporti patrimoniali all’interno della tua coppia di fatto, lo Studio Legale Grici & Testa è a tua disposizione.

Contattaci oggi stesso per un appuntamento:

Proteggiamo i tuoi diritti, con uno sguardo attento all’evoluzione delle norme e della giurisprudenza.

Processi troppo lunghi? Come ottenere l’indennizzo con la Legge Pinto (e le novità sui pagamenti 2026)

Hai una causa che si trascina da anni? Senti che la giustizia non sta arrivando perché i tempi dei tribunali sono diventati infiniti? Forse non sai che esiste uno strumento legale specifico per tutelarti: la Legge Pinto.

In questo articolo spieghiamo in parole semplici come funziona questo diritto e perché proprio ora è il momento migliore per agire, alla luce dei recenti dati del Ministero della Giustizia.

Cos’è la Legge Pinto?

La Legge 89/2001 (detta “Pinto”) richiama un principio fondamentale: ogni cittadino ha diritto a che il proprio processo si concluda in tempi ragionevoli. Se lo Stato italiano non garantisce questa celerità, deve risarcire il cittadino per il danno subito a causa dell’attesa estenuante.

Quando scatta il diritto al risarcimento?

La legge stabilisce dei parametri temporali precisi oltre i quali un processo viene considerato “irragionevole”:

  • 3 anni per il primo grado di giudizio;
  • 2 anni per l’appello;
  • 1 anno per la Cassazione.

Se il tuo processo (civile, penale, amministrativo o tributario) ha superato questi limiti, hai diritto a chiedere un equo indennizzo. Tuttavia, è molto importante che la parte si avvalga dei rimedi preventivi previsti dalla legge per abbreviare la durata del processo.

Perché parlarne oggi? Oltre 207 milioni di euro già erogati

Molte persone rinunciano a chiedere l’indennizzo perché temono che lo Stato non pagherà mai o che i tempi per ricevere i soldi siano altrettanto lunghi. Le cose sono cambiate.

Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 pubblicati dal portale ufficiale del Ministero della Giustizia (gNews), lo Stato ha impresso una forte accelerazione ai pagamenti:

  1. Cifre record: Sono stati erogati complessivamente oltre 207 milioni di euro a titolo di indennizzo.
  2. Il progetto “PintoPaga”: Grazie a questo nuovo sistema di gestione digitale, il Ministero ha già liquidato oltre 60.000 posizioni arretrate, per un valore di 121,3 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 86 milioni gestiti ordinariamente dalle Corti d’Appello.
  3. Velocità e Trasparenza: L’obiettivo dichiarato è azzerare i debiti verso i cittadini entro il 2026. Questo significa che oggi chi ottiene un decreto di condanna ha certezze molto più solide e tempi più rapidi per ricevere materialmente il denaro sul proprio conto corrente.

Attenzione alle scadenze!

C’è però un punto fondamentale da non sottovalutare: la domanda di indennizzo va presentata entro sei mesi da quando la sentenza del processo “lungo” è diventata definitiva. Inoltre, per chi ha già un credito riconosciuto, la normativa vigente fissa al 30 ottobre 2026 il termine ultimo per inserire le istanze sulle piattaforme digitali ministeriali, pena la decadenza dal diritto al pagamento.

Come possiamo aiutarti

Richiedere l’indennizzo previsto dalla Legge Pinto non è un processo automatico: serve un ricorso ben impostato presso la Corte d’Appello competente.

Il nostro Studio Legale si occupa da anni di tutelare chi è vittima della “giustizia lumaca”. Ti aiuteremo a:

  • Verificare se i termini del tuo processo superano la durata ragionevole.
  • Se sono stati approntati e/o approntare i rimedi preventivi previsti dalla legge.
  • Verificare che vi siano i presupposti per proporre ricorso.
  • Calcolare l’indennizzo che ti spetta.
  • Presentare il ricorso e seguire l’intera pratica sulla piattaforma digitale fino all’effettivo accredito della somma.

Non lasciare che oltre al danno del ritardo si aggiunga la beffa di perdere il tuo risarcimento. Contattaci per una consulenza preliminare e scopri come trasformare i tuoi anni di attesa in un riconoscimento economico concreto.

Bancarotta Semplice e “Amministratore Testa di Legno”: Quando scatta la Responsabilità Penale?

In un contesto aziendale di crisi, non è raro imbattersi nella figura del cosiddetto amministratore di diritto (o “prestanome”), che ricopre la carica formalmente senza però esercitare alcun potere decisionale, lasciato nelle mani di un amministratore di fatto.

Tuttavia, il “non sapere” o il “non aver fatto nulla” non sono scudi impenetrabili. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha delineato con estrema precisione i confini della responsabilità penale del prestanome, specialmente in relazione alla bancarotta semplice.

1. Bancarotta Semplice vs Fraudolenta: Qual è la differenza?

Prima di analizzare la posizione della “testa di legno”, occorre distinguere le due fattispecie principali regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

  • Bancarotta Fraudolenta (Art. 322 CCII): Richiede il dolo. Si configura quando vi è la volontà di sottrarre beni o documenti contabili per danneggiare i creditori.
  • Bancarotta Semplice (Art. 323 CCII): Può essere punita anche a titolo di colpa. Scatta per condotte imprudenti, come l’aver aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la liquidazione giudiziale o per l’omessa/irregolare tenuta dei libri contabili obbligatori.

2. Il dovere di vigilanza: Perché il prestanome rischia?

Secondo l’orientamento consolidato (confermato da Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 9800/2025), l’assunzione della carica di amministratore comporta l’accettazione di precisi doveri legali. L’amministratore di diritto ha un obbligo di vigilanza sulla gestione sociale (ex art. 2392 c.c.).

La “testa di legno” risponde penalmente per i reati commessi dall’amministratore di fatto se:

  1. Era a conoscenza della gestione irregolare;
  2. Pur potendo intervenire, è rimasta inerte (concorso mediante omissione ex art. 40 c.p.).

3. La Giurisprudenza Recente (2024-2025)

Le sentenze più recenti hanno introdotto un importante correttivo per evitare automatismi punitivi: la prova della consapevolezza.

  • Consapevolezza del rischio (Cassazione n. 34809/2025): La Suprema Corte ha ribadito che per condannare il prestanome non basta la mera carica. Occorre dimostrare che il soggetto abbia avuto una “significativa rappresentazione” della possibilità che l’amministratore di fatto stesse compiendo atti illeciti e, ciononostante, abbia deciso di non esercitare i propri poteri di controllo.
  • Onere di motivazione (Cassazione n. 40239/2025): In questa recentissima pronuncia, la Cassazione ha annullato una condanna sottolineando che il giudice di merito non può limitarsi a citare il rapporto di parentela o la vicinanza tra prestanome e dominus. Occorre provare che la “testa di legno” fosse concretamente consapevole del dissesto e delle manovre distrattive o della tenuta irregolare della contabilità.

4. Come difendersi?

La difesa dell’amministratore di diritto si gioca quasi interamente sull’elemento soggettivo. Dimostrare la totale estraneità alla gestione, la mancanza di flussi informativi dall’amministratore di fatto o l’essere stati indotti in errore sulla reale situazione dell’azienda può portare all’assoluzione o alla riqualificazione del reato.

Essere un “amministratore di facciata” non è mai un’operazione a rischio zero. La vigilanza non è solo un dovere etico, ma un obbligo giuridico la cui violazione può aprire le porte a gravi sanzioni penali e civili.


Hai bisogno di una consulenza sulla responsabilità degli organi sociali?

Se sei coinvolto in una procedura di liquidazione giudiziale, un fallimento o sei stato indagato per un reato fallimentare è fondamentale analizzare tempestivamente la tua posizione. Il nostro Studio Legale segue diversi casi di bancarotta semplice e fraudolenta. Contattaci per valutare la tua posizione.

Il reato di stalking: cosa prevede la legge e come tutelarsi

Negli ultimi anni il reato di stalking ha assunto sempre maggiore rilevanza nella società e nei tribunali italiani. Si tratta di una forma di persecuzione, spesso sottovalutata all’inizio, ma che può avere conseguenze gravi sulla vita e sulla serenità delle vittime.
Conoscere cosa prevede la legge e come agire è fondamentale per tutelarsi in modo tempestivo ed efficace.

Cos’è lo stalking 

Lo stalking, o meglio il reato di atti persecutori, è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, introdotto nel 2009 con il cosiddetto “Decreto Sicurezza”.
La norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona in modo tale da:

  • cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia o di paura;
  • ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina;
  • costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore, una persona con disabilità o ancora quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Esempi di condotte persecutorie

Le condotte di stalking possono manifestarsi in molte forme diverse. Tra le più comuni troviamo:

  • Messaggi e telefonate incessanti;
  • Pedinamenti o appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro;
  • Contatti indesiderati sui social network;
  • Diffusione di notizie o immagini private;
  • Minacce dirette o indirette.

Come denunciare e quali sono le tutele

La persona vittima di stalking può presentare querela entro sei mesi dal fatto. È utilissimo documentare ogni episodio (messaggi, e-mail, fotografie, testimoni) e rivolgersi tempestivamente ad un avvocato penalista.

Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare una situazione di stalking richiede competenze legali specifiche e sensibilità umana.
Un avvocato penalista esperto può:

  • valutare la gravità dei comportamenti subiti;
  • predisporre la querela in modo corretto;
  • richiedere misure cautelari immediate;
  • assistere la vittima in tutte le fasi del procedimento.

Conclusione

Lo stalking non deve mai essere sottovalutato. Agire subito è il primo passo per tornare a vivere con serenità e sicurezza.
Se ritieni di essere vittima di condotte persecutorie, contatta il nostro studio legale: offriamo consulenze riservate e personalizzate per tutelare i tuoi diritti e la tua sicurezza.

Spesso capita anche di essere vittime di denunce strumentali ed essere accusati di stalking pur non avendo commesso alcun atto persecutorio. Il nostro studio legale può aiutarti  a difenderti da una così grave accusa.

Il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: cosa cambia e perché può riguardarti

Dal 10 ottobre 2025 entra in vigore una nuova norma penale molto importante: l’articolo 612‑quater del codice penale, introdotto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che affronta le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella diffusione illecita di contenuti. 

In parole semplici: chi pubblica, cede o comunque diffonde immagini, video o voci falsificati (o alterati) con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, senza il consenso della persona ritratta, potrà essere perseguito penalmente, allorquando venga cagionato un danno.

Ecco come funziona, chi può essere coinvolto, e perché chi subisce un abuso può rivolgersi a un avvocato penalista.


Che cosa punisce l’art. 612‑quater c.p.

La norma prevede:

  • È reato chi, senza il consenso della persona interessata, cede, pubblica o altrimenti diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati tramite sistemi di intelligenza artificiale, che siano idonei ad ingannare chi li osserva o ascolta circa la loro genuinità. 
  • La pena prevista è reclusione da 1 a 5 anni. 
  • Il reato è, di regola, procedibile a querela della persona offesa (cioè, l’azione penale parte solo se la vittima presenta una querela). 
  • Tuttavia, si procede d’ufficio (cioè si può procedere anche senza querela) se:
    1. il fatto è connesso con altro delitto che è perseguibile d’ufficio;
    2. il fatto è commesso contro persona incapace (per età, per infermità);
    3. il fatto è commesso contro una pubblica autorità per le funzioni svolte. 

Perché è una norma rilevante (e insidiosa)

1. L’inganno “high-tech”

Con gli strumenti attuali di AI è sempre più facile creare immagini, video o voci che sembrano reali, ma non lo sono (deepfake, audio sintetici, manipolazioni). Questa norma mira a colpire chi utilizza tali tecnologie per danneggiare la reputazione altrui, diffondere false accuse, creare “prove” fasulle, ecc.

2. Il regime di procedibilità

Il fatto che la norma sia in linea generale a querela significa che è la vittima che deve attivare la macchina giudiziaria. Chi subisce la diffusione illecita deve sapere di dover presentare querela entro i termini per non perdere la possibilità di agire.

Ma esistono condizioni in cui si potrà procedere anche d’ufficio, rendendo possibile l’azione penale indipendentemente dalla volontà del danneggiato. Queste condizioni riguardano situazioni aggravate o soggetti particolari (ad esempio un incapace). 


Quali casi concreti possono rientrare nel nuovo reato?

Ecco alcuni esempi (ipotetici) di situazioni che potrebbero configurare il nuovo reato:

  • Diffondere sui social un video manipolato in cui una persona dichiara cose mai dette, generando danni alla reputazione.
  • Pubblicare una conversazione audio falsificata con voce diventata “simile” a quella della vittima, convincendo altri che la persona ha detto ciò che in realtà non ha detto.
  • Inserire il volto di qualcuno in un video compromettente, pur non essendo presente o non avendo mai partecipato all’evento reale.
  • Creare falsi messaggi vocali attribuiti a una persona, poi diffusi per scopi di ricatto, diffamazione o estorsione.

Se l’alterazione tramite AI è ben realizzata, può essere difficile per chi subisce l’abuso dimostrare la falsità, e in questo contesto la consulenza tecnica e legale diventa essenziale.


Cosa può fare chi subisce un illecito secondo l’art. 612‑quater

Se credi di essere vittima di una diffusione illecita di contenuti manipolati con l’uso dell’AI:

  1. Raccogli prove fin da subito: screenshot, file originali (se li hai), tracce digitali, testimoni.
  2. Valuta la falsità o alterazione del materiale con un consulente tecnico (perizia informatica / digitale).
  3. Presenta querela presso la competente autorità giudiziaria, entro il termine previsto dalla legge, chiedendo che si proceda per il reato previsto dall’art. 612‑quater.
  4. Affidati a un avvocato esperto in diritto penale e in diritto della tecnologia / digitale, che possa assisterti sia in sede penale sia eventualmente in sede civile e che possa chiedere anche misure immediate a tua tutela (es. rimozione del contenuto, oscuramento, sequestro ecc…)

Cosa tenere presente nell’immediato?

  • La norma è nuova: occorrerà vedere come verrà applicata nei casi concreti.
  • La distinzione tra “contenuto genuino” e “contenuto alterato” può essere oggetto di controversia tecnico‑scientifica.
  • Il termine per proporre querela è un vincolo temporale: se scade, potresti perdere la possibilità di far valere il reato.
  • Se il fatto è connesso con altri reati, potrebbe scattare la procedibilità d’ufficio, che modifica la dinamica dell’azione penale.
  • In casi di persone incapaci, l’azione può partire d’ufficio, anche senza querela.

Perché è utile rivolgersi a un avvocato specializzato

  • Valutazione preliminare: capire se il materiale diffuso rientra davvero nel nuovo reato o in altre fattispecie esistenti (diffamazione, calunnia, violazione della privacy, pedopornografia, ecc.).
  • Supporto tecnico‑forense: collaborazione con periti informatici per dimostrare la falsità o alterazione dei contenuti.
  • Redazione della querela/atto di denuncia ben formulato, con tutti gli elementi utili.
  • Interventi urgenti: sequestri, oscuramento, rimozione ecc….

Lo Studio Legale Grici & Testa può fornirti un valido aiuto grazie alla collaborazione con periti esperti e ad un team di avvocati esperti sia di diritto penale che diritto civile per una tutela completa.

Contattaci

ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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Certificato di morte falso ed inoffensività della condotta

Si recava presso il nostro studio un insegnante di scuola dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna che lo accusava di aver prodotto un falso certificato di morte al fine di giustificare l’assenza sul posto di lavoro. Veniva, altresì, contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero i legali dello Studio Legale Grici & Testa ravvisavano che: 1) il certificato prodotto, per le sue caratteristiche, non era idoneo ad ingannare, tanto è vero che il personale scolastico si era subito accorto della falsità ed aveva avviato le indagini del caso; 2) nessuna interruzione di pubblico servizio si era verificata poiché con il personale presente era stato possibile dare continuità alle lezioni scolastiche.

Si procedeva, quindi, con opposizione al decreto penale di condanna e si affrontava il giudizio.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, assolveva l’imputato per entrambi i capi d’imputazione.

Infatti, il Giudice, ha ritenuto che il certificato di morte prodotto era da annoverare in un caso di falso grossolano, inidoneo ad ingannare il pubblico.

Leggi la sentenza cliccando qui👉