Conviventi di fatto e prescrizione: la svolta della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 7/2026

Fino ad oggi, la legge prevedeva una tutela specifica per le coppie sposate: il decorso della prescrizione dei diritti (ovvero il tempo oltre il quale non si può più far valere un credito o un diritto) rimaneva sospeso per tutta la durata del matrimonio.

Ma cosa accadeva per le convivenze di fatto? Se un convivente prestava del denaro al partner per ristrutturare casa, il termine di 10 anni per chiederne la restituzione continuava a correre anche durante la vita insieme, con il rischio di vedere il proprio diritto estinto ancor prima della fine della relazione.

Con la recentissima Sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha cambiato radicalmente questo scenario, segnando una tappa storica per i diritti delle famiglie di fatto.

Il caso: un prestito tra conviventi e il rischio della prescrizione

La questione è nata nel tribunale di Firenze, dove una donna aveva citato in giudizio l’ex partner per ottenere la restituzione di oltre 90.000 euro, prestati anni prima per migliorare un immobile di proprietà di lui. L’uomo si era difeso eccependo la prescrizione: essendo passati più di dieci anni dal riconoscimento del debito, sosteneva di non dover più nulla.

In una coppia sposata, questo problema non sarebbe sorto, poiché l’art. 2941 del Codice Civile prevede che la prescrizione sia sospesa tra i coniugi. Per i conviventi, invece, il tempo continuava a scorrere inesorabilmente.

La decisione: pari dignità tra matrimonio e convivenza stabile

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.

Secondo i Giudici della Consulta:

  1. Tutela dell’affettività: è irragionevole costringere un convivente a fare causa al proprio partner o, comunque, ad agire per interrompere il termine di prescrizione mentre la relazione è ancora in corso per evitare che il diritto si prescriva. Questo minerebbe la serenità e la solidarietà della famiglia.
  2. Evoluzione sociale: la convivenza di fatto è ormai riconosciuta come una formazione sociale tutelata dall’Art. 2 della Costituzione. Non c’è motivo di discriminare i diritti patrimoniali dei conviventi rispetto a quelli dei coniugi.
  3. Certezza del diritto: grazie alla Legge Cirinnà (L. 76/2016), la convivenza di fatto può essere provata tramite l’iscrizione anagrafica, fornendo quella stabilità che la Corte, in passato, riteneva mancasse rispetto al matrimonio.

Cosa cambia concretamente?

Da oggi, se hai prestato somme di denaro o hai maturato dei crediti nei confronti del tuo convivente (stabile e risultante all’anagrafe), il termine di prescrizione non decorre finché dura la convivenza. Il tempo inizierà a correre solo dal momento in cui la relazione cessa e la convivenza viene meno.

Questa sentenza offre una protezione fondamentale a chi, per amore o fiducia, ha sostenuto economicamente il partner senza formalizzare immediatamente la richiesta di restituzione. Per avere diritto alla restituzione la disposizione economica del partner non deve costituire un’obbligazione naturale.


Hai dubbi sulla gestione del tuo patrimonio durante la convivenza?

La fine di una convivenza può generare conflitti complessi, specialmente quando entrano in gioco somme di denaro importanti o contributi alla casa familiare. La Sentenza 7/2026 apre nuove strade per il recupero dei propri crediti, ma ogni caso richiede un’analisi tecnica dei documenti e delle prove della convivenza ed una valutazione per verificare se siamo di fronte ad un’obbligazione naturale.

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Assegno di mantenimento non pagato: cosa fare contro l’ex coniuge/compagno/a inadempiente

“L’ex coniuge/compagno/a non paga l’assegno di mantenimento? Scopri quali strumenti legali hai a disposizione per tutelarti e recuperare le somme dovute.”

Quando una coppia si separa una delle condizioni più importanti riguarda l’assegno di mantenimento: un contributo economico stabilito a favore del coniuge più debole e/o dei figli. Purtroppo, può accadere che l’obbligato non rispetti questo impegno, creando difficoltà economiche e tensioni familiari.

In questo articolo vediamo cosa si può fare se l’assegno di mantenimento non viene pagato.


1. L’obbligo di pagamento è un dovere giuridico

L’assegno di mantenimento non è una semplice “gentile concessione”: è un obbligo stabilito dalla sentenza di separazione/di divorzio o di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio. Ciò significa che, essendo titolo esecutivo, in caso di inadempimento, la parte che non riceve quanto dovuto può agire legalmente per ottenere le somme spettanti.


2. Diffida formale all’ex coniuge/compagno

Il primo passo consigliato è inviare una diffida formale tramite avvocato. Si tratta di una comunicazione ufficiale che invita l’obbligato a rispettare quanto stabilito dalla sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. In molti casi, questo strumento è sufficiente a ottenere il pagamento, evitando procedure più lunghe e costose.


3. Precetto

Se la diffida non produce effetti, l’Avvocato notificherà il titolo esecutivo (ossia la sentenza) contestualmente ad un atto di precetto, con cui si intima all’obbligato di pagare quanto dovuto, entro e non oltre 10 giorni.


4. Esecuzione forzata: pignoramento dello stipendio o dei beni

Se l’obbligato/debitore non paga quanto richiesto entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, è necessario ricorrere al pignoramento. Esistono vari tipi di pignoramento, pertanto il difensore deciderà se procedere a :

  • pignoramento mobiliare, che ha per oggetto i beni mobili dell’ ex coniuge/compagno;
  • pignoramento presso terzi che ha per oggetto i crediti che il debitore vanta presso terzi (rientra in questo tipo di pignoramento quello dello stipendio o della pensione, direttamente presso il datore di lavoro o l’INPS, del conto corrente…)
  • pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili dell’ ex coniuge/compagno;

Questi strumenti permettono di recuperare coattivamente le somme non pagate.


5. Assegno di mantenimento e tutela penale

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non ha solo conseguenze civili. In alcuni casi, infatti, può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p. e art. 570 bis c.p.).
Ciò comporta la possibilità di presentare una denuncia-querela alle autorità competenti, con conseguenze penali per l’ex coniuge/compagno inadempiente.


6. Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare da soli un inadempimento di questo tipo può essere difficile e stressante. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può:

  • valutare la situazione concreta;
  • predisporre la diffida legale;
  • avviare le azioni esecutive per recuperare le somme;
  • tutelare i diritti del coniuge e dei figli davanti al Tribunale.

Conclusione

Se l’ex coniuge/compagno non paga l’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, non si è privi di tutela: la legge mette a disposizione strumenti efficaci per ottenere quanto spetta di diritto.

Se ti trovi in questa situazione e desideri assistenza, puoi contattare il nostro studio legale: valuteremo insieme la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi e quelli dei tuoi figli