Gratuito patrocinio: cos’è e chi può beneficiarne nel 2025

Hai bisogno di un avvocato ma temi di non potertelo permettere? Sappi che in molti casi puoi avere assistenza legale gratuita, grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più conosciuto come gratuito patrocinio.

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un diritto previsto dalla legge italiana che consente ai cittadini con redditi bassi di essere assistiti da un avvocato senza dover sostenere le spese legali, perché a pagarle è lo Stato.

Chi può richiederlo?

Può fare richiesta chi ha:

  • cittadinanza italiana o è cittadino straniero regolarmente soggiornante (questo perché è necessario un documento d’identità per la richiesta di ammissione) oppure apolide;
  • un reddito annuo non superiore a un certo limite stabilito dalla legge.

🔔 Novità 2025: Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aumentato.

Qual è il nuovo limite di reddito?

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo limite di reddito è stato elevato a € 13.659,64.

Fino al 2024, il limite era € 12.838,01, quindi si tratta di un aumento significativo che permetterà a più persone di accedere al beneficio.

Il reddito da considerare è quello famigliare, ossia il reddito complessivo del richiedente e delle persone conviventi, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Attenzione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CODICE ROSSO: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata in forma scritta, e deve contenere:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • il motivo per cui si vuole fare causa o difendersi;
  • una dichiarazione dei redditi (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000);
  • eventuali documenti a supporto (es. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, NO ISEE).

A seconda del tipo di causa, la domanda si presenta:

  • presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati;
  • oppure direttamente all’autorità giudiziaria (es. nel processo penale).

L’avvocato lo scelgo io?

Sì, puoi scegliere liberamente l’avvocato tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Puoi trovarli sul sito dell’Ordine degli Avvocati della tua città.


Hai dubbi? Contattami

Se pensi di poter rientrare nei requisiti o vuoi sapere se puoi beneficiare del gratuito patrocinio, puoi contattarci per una valutazione preliminare.

Ti aiuterò a:

  • capire se hai diritto al patrocinio gratuito,
  • predisporre e presentare la domanda,

avviare o difenderti in un procedimento legale senza preoccuparti delle spese legali.

ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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