Il reato di stalking: cosa prevede la legge e come tutelarsi

Negli ultimi anni il reato di stalking ha assunto sempre maggiore rilevanza nella società e nei tribunali italiani. Si tratta di una forma di persecuzione, spesso sottovalutata all’inizio, ma che può avere conseguenze gravi sulla vita e sulla serenità delle vittime.
Conoscere cosa prevede la legge e come agire è fondamentale per tutelarsi in modo tempestivo ed efficace.

Cos’è lo stalking 

Lo stalking, o meglio il reato di atti persecutori, è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, introdotto nel 2009 con il cosiddetto “Decreto Sicurezza”.
La norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona in modo tale da:

  • cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia o di paura;
  • ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina;
  • costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore, una persona con disabilità o ancora quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Esempi di condotte persecutorie

Le condotte di stalking possono manifestarsi in molte forme diverse. Tra le più comuni troviamo:

  • Messaggi e telefonate incessanti;
  • Pedinamenti o appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro;
  • Contatti indesiderati sui social network;
  • Diffusione di notizie o immagini private;
  • Minacce dirette o indirette.

Come denunciare e quali sono le tutele

La persona vittima di stalking può presentare querela entro sei mesi dal fatto. È utilissimo documentare ogni episodio (messaggi, e-mail, fotografie, testimoni) e rivolgersi tempestivamente ad un avvocato penalista.

Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare una situazione di stalking richiede competenze legali specifiche e sensibilità umana.
Un avvocato penalista esperto può:

  • valutare la gravità dei comportamenti subiti;
  • predisporre la querela in modo corretto;
  • richiedere misure cautelari immediate;
  • assistere la vittima in tutte le fasi del procedimento.

Conclusione

Lo stalking non deve mai essere sottovalutato. Agire subito è il primo passo per tornare a vivere con serenità e sicurezza.
Se ritieni di essere vittima di condotte persecutorie, contatta il nostro studio legale: offriamo consulenze riservate e personalizzate per tutelare i tuoi diritti e la tua sicurezza.

Spesso capita anche di essere vittime di denunce strumentali ed essere accusati di stalking pur non avendo commesso alcun atto persecutorio. Il nostro studio legale può aiutarti  a difenderti da una così grave accusa.

Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

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