Assegno di mantenimento non pagato: cosa fare contro l’ex coniuge/compagno/a inadempiente

“L’ex coniuge/compagno/a non paga l’assegno di mantenimento? Scopri quali strumenti legali hai a disposizione per tutelarti e recuperare le somme dovute.”

Quando una coppia si separa una delle condizioni più importanti riguarda l’assegno di mantenimento: un contributo economico stabilito a favore del coniuge più debole e/o dei figli. Purtroppo, può accadere che l’obbligato non rispetti questo impegno, creando difficoltà economiche e tensioni familiari.

In questo articolo vediamo cosa si può fare se l’assegno di mantenimento non viene pagato.


1. L’obbligo di pagamento è un dovere giuridico

L’assegno di mantenimento non è una semplice “gentile concessione”: è un obbligo stabilito dalla sentenza di separazione/di divorzio o di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio. Ciò significa che, essendo titolo esecutivo, in caso di inadempimento, la parte che non riceve quanto dovuto può agire legalmente per ottenere le somme spettanti.


2. Diffida formale all’ex coniuge/compagno

Il primo passo consigliato è inviare una diffida formale tramite avvocato. Si tratta di una comunicazione ufficiale che invita l’obbligato a rispettare quanto stabilito dalla sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. In molti casi, questo strumento è sufficiente a ottenere il pagamento, evitando procedure più lunghe e costose.


3. Precetto

Se la diffida non produce effetti, l’Avvocato notificherà il titolo esecutivo (ossia la sentenza) contestualmente ad un atto di precetto, con cui si intima all’obbligato di pagare quanto dovuto, entro e non oltre 10 giorni.


4. Esecuzione forzata: pignoramento dello stipendio o dei beni

Se l’obbligato/debitore non paga quanto richiesto entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, è necessario ricorrere al pignoramento. Esistono vari tipi di pignoramento, pertanto il difensore deciderà se procedere a :

  • pignoramento mobiliare, che ha per oggetto i beni mobili dell’ ex coniuge/compagno;
  • pignoramento presso terzi che ha per oggetto i crediti che il debitore vanta presso terzi (rientra in questo tipo di pignoramento quello dello stipendio o della pensione, direttamente presso il datore di lavoro o l’INPS, del conto corrente…)
  • pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili dell’ ex coniuge/compagno;

Questi strumenti permettono di recuperare coattivamente le somme non pagate.


5. Assegno di mantenimento e tutela penale

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non ha solo conseguenze civili. In alcuni casi, infatti, può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p. e art. 570 bis c.p.).
Ciò comporta la possibilità di presentare una denuncia-querela alle autorità competenti, con conseguenze penali per l’ex coniuge/compagno inadempiente.


6. Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare da soli un inadempimento di questo tipo può essere difficile e stressante. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può:

  • valutare la situazione concreta;
  • predisporre la diffida legale;
  • avviare le azioni esecutive per recuperare le somme;
  • tutelare i diritti del coniuge e dei figli davanti al Tribunale.

Conclusione

Se l’ex coniuge/compagno non paga l’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, non si è privi di tutela: la legge mette a disposizione strumenti efficaci per ottenere quanto spetta di diritto.

Se ti trovi in questa situazione e desideri assistenza, puoi contattare il nostro studio legale: valuteremo insieme la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi e quelli dei tuoi figli

Divorzio in Italia: modalità, tempi e costi

Il divorzio è l’istituto giuridico che pone fine a un matrimonio, sciogliendo definitivamente il vincolo giuridico o cessando gli effetti civili del matrimonio concordatario.

Tale procedura, consente a due persone già separate, di riacquistare lo stato di persone non  coniugate e di contrarre nuove nozze, inoltre con esso i coniugi perdono i reciproci diritti di successione.

In Italia esiste il divorzio consensuale ed il divorzio contenzioso.

Conoscere le differenze è fondamentale per capire le tempistiche necessarie per ottenere un divorzio ed i costi da sostenere.


Divorzio consensuale: rapido e meno costoso

Il divorzio consensuale si applica quando i coniugi trovano un accordo su tutte le condizioni: mantenimento, affidamento dei figli, casa coniugale e divisione dei beni.

Procedura:

  • Ricorso su domanda congiunta in Tribunale;
  • Negoziazione assistita;
  • Comparizione davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Tempi: grazie alla legge sul divorzio breve (l. 55/2015), le persone separate consensualmente possono chiedere il divorzio trascorsi 6 mesi dalla separazione.

Una volta avviata la procedura, essa può concludersi in pochi mesi.

Costi: i costi sono ridotti e variano a seconda della procedura scelta. In caso di ricorso su domanda congiunta in tribunale i costi variano, indicativamente, da € 1.000,00 a € 3.000,00; mentre in caso di negoziazione assistita tra gli € 1.500,00 a € 3000,00. Per un divorzio in Comune, senza l’assistenza di un avvocato, è previsto il pagamento di una marca da bollo da € 16.


Divorzio su domanda congiunta in Tribunale

Il divorzio su domanda congiunta (detto anche divorzio consensuale o divorzio congiunto) richiede la presentazione di un ricorso al Tribunale competente, che deve contenere gli accordi sulle condizioni raggiunte, come l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori, l’eventuale assegno divorzile e la suddivisione dei beni in comune (se non divisi in sede di separazione).

Tribunale competente a decidere sul divorzio è quello della residenza abituale dei figli minori se presenti, in caso contrario quello di residenza di uno dei coniugi.

Il ricorso, redatto da uno Avvocato per parte o dal medesimo Avvocato per entrambi, viene sottoscritto da entrambi i coniugi, e depositato presso la cancelleria del Tribunale competente. Dopo il deposito, viene fissata un’udienza dove i coniugi devono comparire personalmente per esprimere la loro volontà di divorziare alle condizioni personali e patrimoniali pattuite. Successivamente verrà emessa verrà emessa una sentenza che riporta le concordate condizioni che sono state esaminate e approvate dal Tribunale e dal Pubblico Ministero. A questo punto il matrimonio risulta definitivamente sciolto con relativa trascrizione sui registri dello stato civile.

Vantaggi:

  • tempi rapidi (qualche mese);
  • costi contenuti rispetto al giudiziale;

Divorzio con negoziazione assistita

Introdotta dal d.l. 132/2014, la negoziazione assistita permette ai coniugi di raggiungere un accordo con l’aiuto dei rispettivi avvocati. La convenzione e l’accordo vengono sottoscritti presso lo Studio dell’Avvocato e trasmessi alla Procura della Repubblica per ottenere l’autorizzazione/nulla osta, necessaria per la relativa trascrizione sui registri dello stato civile presso il Comune dove era stato celebrato il matrimonio.

Vantaggi:

  • tempi molto rapidi (un paio di mesi);
  • costi contenuti rispetto al giudiziale;
  • si evita l’udienza in Tribunale.

Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

È la modalità più semplice e veloce, possibile solo se:

  • non ci sono figli minori;
  • non ci sono figli maggiorenni disabili o non autosufficienti;
  • non sono previsti trasferimenti patrimoniali.

Procedura: i coniugi si presentano in Comune, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, e dopo 30 giorni confermano l’accordo. La tempistica varia a seconda del Comune di residenza, in merito, quindi, sarà necessario contattare gli uffici preposti, anche per conoscere le modalità di presentazione della domanda.


Divorzio contenzioso: quando manca l’accordo

In assenza di accordo sulle condizioni di divorzio, oppure quando uno dei coniugi non si rende disponibile a concedere all’altro l’assenso per il divorzio, il coniuge interessato ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve necessariamente procedere unilateralmente mediante l’instaurazione del divorzio contenzioso (detto anche giudiziale).

Tale procedimento si instaura attraverso il deposito di un ricorso, redatto e sottoscritto dal proprio Avvocato, presso il Tribunale competente

Fissata l’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al Giudice, il ricorrente notifica all’altro coniuge il ricorso con il verbale di fissazione dell’udienza.

Il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.

Dopo l’udienza, segue una fase istruttoria in cui si raccolgono prove.

La procedura si conclude con la sentenza di divorzio emessa dal giudice, che regola i rapporti tra i coniugi.

Le parti nel corso del procedimento possono richiedere ed ottenere una sentenza parziale sullo status, che dichiara lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, permettendo così ai coniugi di recuperare lo “stato civile libero” e risposarsi, anche prima che siano definite tutte le altre questioni come l’assegno divorzile, l’affidamento dei figli e le questioni patrimoniali.

Tempi: Il ricorso può essere presentato solo dopo un periodo di 12 mesi dalla separazione giudiziale o 6 mesi dalla separazione consensuale. Il procedimento può durare diversi anni.

Costi: molto più elevati rispetto al consensuale. Le spese legali si aggirano, indicativamente, da un minino di € 3.000,00 fino ad arrivare anche a € 10.000,00 in casi particolarmente complessi.


Conclusioni e assistenza legale

Scegliere la modalità di divorzio più adatta non è mai semplice: ogni caso ha le proprie peculiarità e richiede valutazioni attente sugli aspetti economici, patrimoniali e familiari.

Il nostro studio legale offre consulenza e assistenza in tutte le fasi del procedimento di divorzio, sia consensuale che giudiziale, con l’obiettivo di ridurre tempi, costi e conflitti, sempre nel rispetto degli interessi dei figli e dei diritti dei coniugi.

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Ricorda che, in presenza di determinati requisiti reddituali, è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), che consente di sostenere le spese legali senza alcun costo per il cliente.

Gratuito patrocinio: cos’è e chi può beneficiarne nel 2025

Hai bisogno di un avvocato ma temi di non potertelo permettere? Sappi che in molti casi puoi avere assistenza legale gratuita, grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più conosciuto come gratuito patrocinio.

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un diritto previsto dalla legge italiana che consente ai cittadini con redditi bassi di essere assistiti da un avvocato senza dover sostenere le spese legali, perché a pagarle è lo Stato.

Chi può richiederlo?

Può fare richiesta chi ha:

  • cittadinanza italiana o è cittadino straniero regolarmente soggiornante (questo perché è necessario un documento d’identità per la richiesta di ammissione) oppure apolide;
  • un reddito annuo non superiore a un certo limite stabilito dalla legge.

🔔 Novità 2025: Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aumentato.

Qual è il nuovo limite di reddito?

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo limite di reddito è stato elevato a € 13.659,64.

Fino al 2024, il limite era € 12.838,01, quindi si tratta di un aumento significativo che permetterà a più persone di accedere al beneficio.

Il reddito da considerare è quello famigliare, ossia il reddito complessivo del richiedente e delle persone conviventi, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Attenzione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CODICE ROSSO: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata in forma scritta, e deve contenere:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • il motivo per cui si vuole fare causa o difendersi;
  • una dichiarazione dei redditi (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000);
  • eventuali documenti a supporto (es. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, NO ISEE).

A seconda del tipo di causa, la domanda si presenta:

  • presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati;
  • oppure direttamente all’autorità giudiziaria (es. nel processo penale).

L’avvocato lo scelgo io?

Sì, puoi scegliere liberamente l’avvocato tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Puoi trovarli sul sito dell’Ordine degli Avvocati della tua città.


Hai dubbi? Contattami

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  • capire se hai diritto al patrocinio gratuito,
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Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

Sei vittima di maltrattamenti in famiglia e vuoi conoscere quali sono le forme di tutela concretamente volte a proteggere te e la tua famiglia? Sei stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e non sai come difenderti? 

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