Il reato di stalking: cosa prevede la legge e come tutelarsi

Negli ultimi anni il reato di stalking ha assunto sempre maggiore rilevanza nella società e nei tribunali italiani. Si tratta di una forma di persecuzione, spesso sottovalutata all’inizio, ma che può avere conseguenze gravi sulla vita e sulla serenità delle vittime.
Conoscere cosa prevede la legge e come agire è fondamentale per tutelarsi in modo tempestivo ed efficace.

Cos’è lo stalking 

Lo stalking, o meglio il reato di atti persecutori, è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, introdotto nel 2009 con il cosiddetto “Decreto Sicurezza”.
La norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona in modo tale da:

  • cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia o di paura;
  • ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina;
  • costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore, una persona con disabilità o ancora quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Esempi di condotte persecutorie

Le condotte di stalking possono manifestarsi in molte forme diverse. Tra le più comuni troviamo:

  • Messaggi e telefonate incessanti;
  • Pedinamenti o appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro;
  • Contatti indesiderati sui social network;
  • Diffusione di notizie o immagini private;
  • Minacce dirette o indirette.

Come denunciare e quali sono le tutele

La persona vittima di stalking può presentare querela entro sei mesi dal fatto. È utilissimo documentare ogni episodio (messaggi, e-mail, fotografie, testimoni) e rivolgersi tempestivamente ad un avvocato penalista.

Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare una situazione di stalking richiede competenze legali specifiche e sensibilità umana.
Un avvocato penalista esperto può:

  • valutare la gravità dei comportamenti subiti;
  • predisporre la querela in modo corretto;
  • richiedere misure cautelari immediate;
  • assistere la vittima in tutte le fasi del procedimento.

Conclusione

Lo stalking non deve mai essere sottovalutato. Agire subito è il primo passo per tornare a vivere con serenità e sicurezza.
Se ritieni di essere vittima di condotte persecutorie, contatta il nostro studio legale: offriamo consulenze riservate e personalizzate per tutelare i tuoi diritti e la tua sicurezza.

Spesso capita anche di essere vittime di denunce strumentali ed essere accusati di stalking pur non avendo commesso alcun atto persecutorio. Il nostro studio legale può aiutarti  a difenderti da una così grave accusa.

Il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: cosa cambia e perché può riguardarti

Dal 10 ottobre 2025 entra in vigore una nuova norma penale molto importante: l’articolo 612‑quater del codice penale, introdotto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che affronta le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella diffusione illecita di contenuti. 

In parole semplici: chi pubblica, cede o comunque diffonde immagini, video o voci falsificati (o alterati) con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, senza il consenso della persona ritratta, potrà essere perseguito penalmente, allorquando venga cagionato un danno.

Ecco come funziona, chi può essere coinvolto, e perché chi subisce un abuso può rivolgersi a un avvocato penalista.


Che cosa punisce l’art. 612‑quater c.p.

La norma prevede:

  • È reato chi, senza il consenso della persona interessata, cede, pubblica o altrimenti diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati tramite sistemi di intelligenza artificiale, che siano idonei ad ingannare chi li osserva o ascolta circa la loro genuinità. 
  • La pena prevista è reclusione da 1 a 5 anni. 
  • Il reato è, di regola, procedibile a querela della persona offesa (cioè, l’azione penale parte solo se la vittima presenta una querela). 
  • Tuttavia, si procede d’ufficio (cioè si può procedere anche senza querela) se:
    1. il fatto è connesso con altro delitto che è perseguibile d’ufficio;
    2. il fatto è commesso contro persona incapace (per età, per infermità);
    3. il fatto è commesso contro una pubblica autorità per le funzioni svolte. 

Perché è una norma rilevante (e insidiosa)

1. L’inganno “high-tech”

Con gli strumenti attuali di AI è sempre più facile creare immagini, video o voci che sembrano reali, ma non lo sono (deepfake, audio sintetici, manipolazioni). Questa norma mira a colpire chi utilizza tali tecnologie per danneggiare la reputazione altrui, diffondere false accuse, creare “prove” fasulle, ecc.

2. Il regime di procedibilità

Il fatto che la norma sia in linea generale a querela significa che è la vittima che deve attivare la macchina giudiziaria. Chi subisce la diffusione illecita deve sapere di dover presentare querela entro i termini per non perdere la possibilità di agire.

Ma esistono condizioni in cui si potrà procedere anche d’ufficio, rendendo possibile l’azione penale indipendentemente dalla volontà del danneggiato. Queste condizioni riguardano situazioni aggravate o soggetti particolari (ad esempio un incapace). 


Quali casi concreti possono rientrare nel nuovo reato?

Ecco alcuni esempi (ipotetici) di situazioni che potrebbero configurare il nuovo reato:

  • Diffondere sui social un video manipolato in cui una persona dichiara cose mai dette, generando danni alla reputazione.
  • Pubblicare una conversazione audio falsificata con voce diventata “simile” a quella della vittima, convincendo altri che la persona ha detto ciò che in realtà non ha detto.
  • Inserire il volto di qualcuno in un video compromettente, pur non essendo presente o non avendo mai partecipato all’evento reale.
  • Creare falsi messaggi vocali attribuiti a una persona, poi diffusi per scopi di ricatto, diffamazione o estorsione.

Se l’alterazione tramite AI è ben realizzata, può essere difficile per chi subisce l’abuso dimostrare la falsità, e in questo contesto la consulenza tecnica e legale diventa essenziale.


Cosa può fare chi subisce un illecito secondo l’art. 612‑quater

Se credi di essere vittima di una diffusione illecita di contenuti manipolati con l’uso dell’AI:

  1. Raccogli prove fin da subito: screenshot, file originali (se li hai), tracce digitali, testimoni.
  2. Valuta la falsità o alterazione del materiale con un consulente tecnico (perizia informatica / digitale).
  3. Presenta querela presso la competente autorità giudiziaria, entro il termine previsto dalla legge, chiedendo che si proceda per il reato previsto dall’art. 612‑quater.
  4. Affidati a un avvocato esperto in diritto penale e in diritto della tecnologia / digitale, che possa assisterti sia in sede penale sia eventualmente in sede civile e che possa chiedere anche misure immediate a tua tutela (es. rimozione del contenuto, oscuramento, sequestro ecc…)

Cosa tenere presente nell’immediato?

  • La norma è nuova: occorrerà vedere come verrà applicata nei casi concreti.
  • La distinzione tra “contenuto genuino” e “contenuto alterato” può essere oggetto di controversia tecnico‑scientifica.
  • Il termine per proporre querela è un vincolo temporale: se scade, potresti perdere la possibilità di far valere il reato.
  • Se il fatto è connesso con altri reati, potrebbe scattare la procedibilità d’ufficio, che modifica la dinamica dell’azione penale.
  • In casi di persone incapaci, l’azione può partire d’ufficio, anche senza querela.

Perché è utile rivolgersi a un avvocato specializzato

  • Valutazione preliminare: capire se il materiale diffuso rientra davvero nel nuovo reato o in altre fattispecie esistenti (diffamazione, calunnia, violazione della privacy, pedopornografia, ecc.).
  • Supporto tecnico‑forense: collaborazione con periti informatici per dimostrare la falsità o alterazione dei contenuti.
  • Redazione della querela/atto di denuncia ben formulato, con tutti gli elementi utili.
  • Interventi urgenti: sequestri, oscuramento, rimozione ecc….

Lo Studio Legale Grici & Testa può fornirti un valido aiuto grazie alla collaborazione con periti esperti e ad un team di avvocati esperti sia di diritto penale che diritto civile per una tutela completa.

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ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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Certificato di morte falso ed inoffensività della condotta

Si recava presso il nostro studio un insegnante di scuola dopo aver ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna che lo accusava di aver prodotto un falso certificato di morte al fine di giustificare l’assenza sul posto di lavoro. Veniva, altresì, contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero i legali dello Studio Legale Grici & Testa ravvisavano che: 1) il certificato prodotto, per le sue caratteristiche, non era idoneo ad ingannare, tanto è vero che il personale scolastico si era subito accorto della falsità ed aveva avviato le indagini del caso; 2) nessuna interruzione di pubblico servizio si era verificata poiché con il personale presente era stato possibile dare continuità alle lezioni scolastiche.

Si procedeva, quindi, con opposizione al decreto penale di condanna e si affrontava il giudizio.

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, assolveva l’imputato per entrambi i capi d’imputazione.

Infatti, il Giudice, ha ritenuto che il certificato di morte prodotto era da annoverare in un caso di falso grossolano, inidoneo ad ingannare il pubblico.

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