Reato estinto con condotte riparatorie: quando e come è possibile?

Molti assistiti, coinvolti in un procedimento penale, ci chiedono: È vero che se risarcisco il danno posso evitare il processo o la condanna? La risposta è: sì, in certi casi è possibile ottenere l’estinzione del reato con il risarcimento del danno. In questo articolo ti spieghiamo quando si può fare, come funziona e quali vantaggi può portare.


1. Cos’è l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Il nostro ordinamento prevede che alcuni reati possano essere dichiarati estinti se l’imputato pone in essere determinate condotte riparatorie, come ad esempio il risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

Si tratta di una forma di giustizia riparativa, introdotta con il d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, e poi estesa anche ad alcuni reati più gravi (come ad esempio le lesioni personali colpose o alcuni reati contro il patrimonio).


2. Quando è possibile ottenere l’estinzione del reato

L’estinzione del reato per risarcimento del danno è possibile solo per alcune tipologie di reati. I principali requisiti sono:

  • Reato perseguibile a querela di parte
  • La persona offesa deve aver ricevuto un risarcimento integrale del danno
  • se la persona offesa non accetta il risarcimento è comunque possibile chiedere al Giudice di dichiarare estinto il reato formulando un’offerta reale a norma degli artt. 1208 e seguenti c.c.
  • la condotta riparatoria deve essere posta in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

3. I vantaggi per l’imputato

Se il giudice accoglie l’istanza il reato è dichiarato estinto e l’imputato non subisce alcuna condanna. I vantaggi sono notevoli:

  • Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale come condannato
  • Niente processo (o processo che si chiude rapidamente)
  • Nessuna sanzione penale

Naturalmente, tutto questo richiede la collaborazione della persona offesa e un intervento tempestivo del difensore.


4. Il ruolo dell’avvocato

Il compito del difensore è valutare subito se il reato rientra tra quelli estinguibili, contattare la persona offesa (quando possibile) e costruire un accordo riparativo che soddisfi le condizioni di legge. Dopodiché si può presentare un’istanza al giudice, anche prima del dibattimento. Di frequente accade anche che, trovato l’accordo con la persona offesa, quest’ultima decida di procedere alla remissione di querela con chiusura immediata del procedimento ed estinzione del reato, senza bisogno di dover presentare l’istanza ex art. 162 ter c.p. al Giudice.


Conclusione

In molti casi, una soluzione intelligente e collaborativa può evitare l’aggravarsi delle conseguenze penali. Se sei coinvolto in un procedimento penale per un reato procedibile a querela di parte, valuta con il tuo avvocato se puoi risolvere la situazione in modo efficace e senza condanna, attraverso un percorso riparativo.

Hai bisogno di una consulenza su un procedimento in corso? Contattaci: possiamo valutare insieme se ci sono le condizioni per richiedere l’estinzione del reato.

ORDINI DI PROTEZIONE: l’allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti accessori non possono essere disposti se è cessata la convivenza.

Un nostro assistito, imputato per maltrattamenti in famiglia, si rivolgeva al nostro studio per informarci che la ex moglie, con ricorso depositato in Tribunale, chiedeva il suo allontanamento dalla casa familiare, la cessazione di condotte vessatorie e di porre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad Euro 700,00.

Tuttavia, il nostro assistito, ben prima del deposito del ricorso si era allontanato dalla casa familiare e, tra l’altro, era destinatario di un divieto di avvicinamento, pertanto, con ogni probabilità la ex moglie si rivolgeva al Tribunale per chiedere l’assegno di mantenimento, non essendoci necessità concreta degli altri provvedimenti.

Ci costituivamo in giudizio, sostenendo che non poteva essere adottato l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, poiché il marito si era allontanato già molto tempo prima il deposito del ricorso, non vi aveva fatto più rientro, né aveva mai posto in essere alcuna condotta vessatoria ai danni della moglie. Inoltre, doveva essere rigettata anche la domanda di assegno di mantenimento in quanto accessoria.

La disposizione sul mantenimento è accessoria al provvedimento principale di protezione, sicché la mancanza di presupposto per l’adozione del provvedimento principale determina l’ìimpossibilità di adottare il provvedimento accessorio.

Si chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, accogliendo le nostre difese, ritenuto infondato il ricorso della moglie del nostro assistito lo rigettava, ritenendo che:

L’istituto previsto dall’art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito
imprescindibile ai fini dell’emanazione della peculiare misura cautelare introdotta
dalla legge 4.4.2001 n.154… da cio’deriva l’impossibilita’, in questa sede, di adottare sia l’ordine di
allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all’art.342 ter
cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine.

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