Assegno di mantenimento non pagato: cosa fare contro l’ex coniuge/compagno/a inadempiente

“L’ex coniuge/compagno/a non paga l’assegno di mantenimento? Scopri quali strumenti legali hai a disposizione per tutelarti e recuperare le somme dovute.”

Quando una coppia si separa una delle condizioni più importanti riguarda l’assegno di mantenimento: un contributo economico stabilito a favore del coniuge più debole e/o dei figli. Purtroppo, può accadere che l’obbligato non rispetti questo impegno, creando difficoltà economiche e tensioni familiari.

In questo articolo vediamo cosa si può fare se l’assegno di mantenimento non viene pagato.


1. L’obbligo di pagamento è un dovere giuridico

L’assegno di mantenimento non è una semplice “gentile concessione”: è un obbligo stabilito dalla sentenza di separazione/di divorzio o di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio. Ciò significa che, essendo titolo esecutivo, in caso di inadempimento, la parte che non riceve quanto dovuto può agire legalmente per ottenere le somme spettanti.


2. Diffida formale all’ex coniuge/compagno

Il primo passo consigliato è inviare una diffida formale tramite avvocato. Si tratta di una comunicazione ufficiale che invita l’obbligato a rispettare quanto stabilito dalla sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. In molti casi, questo strumento è sufficiente a ottenere il pagamento, evitando procedure più lunghe e costose.


3. Precetto

Se la diffida non produce effetti, l’Avvocato notificherà il titolo esecutivo (ossia la sentenza) contestualmente ad un atto di precetto, con cui si intima all’obbligato di pagare quanto dovuto, entro e non oltre 10 giorni.


4. Esecuzione forzata: pignoramento dello stipendio o dei beni

Se l’obbligato/debitore non paga quanto richiesto entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, è necessario ricorrere al pignoramento. Esistono vari tipi di pignoramento, pertanto il difensore deciderà se procedere a :

  • pignoramento mobiliare, che ha per oggetto i beni mobili dell’ ex coniuge/compagno;
  • pignoramento presso terzi che ha per oggetto i crediti che il debitore vanta presso terzi (rientra in questo tipo di pignoramento quello dello stipendio o della pensione, direttamente presso il datore di lavoro o l’INPS, del conto corrente…)
  • pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili dell’ ex coniuge/compagno;

Questi strumenti permettono di recuperare coattivamente le somme non pagate.


5. Assegno di mantenimento e tutela penale

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non ha solo conseguenze civili. In alcuni casi, infatti, può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p. e art. 570 bis c.p.).
Ciò comporta la possibilità di presentare una denuncia-querela alle autorità competenti, con conseguenze penali per l’ex coniuge/compagno inadempiente.


6. Perché rivolgersi a un avvocato

Affrontare da soli un inadempimento di questo tipo può essere difficile e stressante. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può:

  • valutare la situazione concreta;
  • predisporre la diffida legale;
  • avviare le azioni esecutive per recuperare le somme;
  • tutelare i diritti del coniuge e dei figli davanti al Tribunale.

Conclusione

Se l’ex coniuge/compagno non paga l’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione/divorzio/affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, non si è privi di tutela: la legge mette a disposizione strumenti efficaci per ottenere quanto spetta di diritto.

Se ti trovi in questa situazione e desideri assistenza, puoi contattare il nostro studio legale: valuteremo insieme la strategia più adatta per tutelare i tuoi interessi e quelli dei tuoi figli

Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

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