Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

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Occupazione abusiva di immobili:  la nuova fattispecie di reato

Oggi parliamo di un argomento importante e spesso delicato: l’occupazione abusiva di immobili e le recenti novità legislative che riguardano questa problematica.

Cos’è l’occupazione abusiva di immobili?
L’occupazione abusiva si verifica quando qualcuno mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze (quindi anche cantine, box auto ecc…), ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. 

Cosa prevede la nuova norma?
Recentemente, sono state introdotte delle novità legislative per rafforzare la tutela contro l’occupazione abusiva. Il 12 aprile 2025, infatti, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 48/25 (Decreto Sicurezza) che introduce nel codice penale l’art.  634-bis “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. 

La nuova fattispecie di reato prevede:

  • Pene più severe: sono state aumentate le pene per chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, soggiace alla stessa pena chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima.
  • Causa di non punibilità:  l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio  dell’immobile non sarà soggetto alla pena.
  • Misure di tutela per i proprietari: sono state introdotte procedure più snelle per il recupero della proprietà, attraverso l’introduzione dell’art. 231 bis c.p.
  • Sgombero immediato: nuova procedura di reintegrazione nel possesso per il proprietario. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
  • Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di occupazione abusiva dell’immobile o sue pertinenze, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività d’indagine previste dall’art. 55 c.p.p. Ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
  • In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
  • Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte. Nelle quarantotto ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Cosa fare se si è vittima di un’occupazione abusiva?
Se ti trovi in questa situazione, è importante rivolgersi alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o un avvocato penalista, per formalizzare una denuncia querela ed avviare le procedure di sgombero. 

Puoi avvalerti dell’assistenza del nostro studio legale scrivendo a segreteria@studiolegalegricitesta.com o contattandoci al numero 3936392107.