Hai sentito parlare del recente decreto sicurezza? da oggi è legge e una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di un nuovo delitto che riguarda l’impedimento della circolazione su strada. Vediamo di cosa si tratta in modo semplice e chiaro.
Di cosa si tratta?
Il decreto sicurezza ha modificato l’art. 1 bis del D.lgs n. 66/48 trasformando quello che prima era un illecito amministrativo in un reato che punisce chiunque ostacoli o impedisca la libera circolazione su strada o su ferrate, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Questo può includere azioni come bloccare un’arteria stradale, mettendosi seduti sulla stessa così da impedire il passaggio dei veicoli e delle persone.
Perché è stato introdotto?
L’obiettivo principale è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo situazioni di pericolo che possono derivare da atti di sabotaggio, proteste o altri comportamenti che ostacolano la circolazione. In questo modo, si vuole tutelare la libertà di movimento e ridurre i rischi di incidenti o blocchi improvvisi.
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni previste per chi viola questa norma sono la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 Euro, ma se il fatto è commesso da più persone riunite la pena aumenta e consiste nella reclusione da sei mesi a due anni.
In sintesi
Il nuovo reato mira a proteggere la circolazione stradale e a garantire che tutti possano muoversi in sicurezza. È importante rispettare le regole e ricordare che azioni che ostacolano il traffico possono avere conseguenze legali serie.
Va ricordato che l’art. 1 del D.lgs 66/48 sanziona con la reclusione da uno a sei anni il reato di blocco ferroviario ovvero l’illecito commesso da chi, per impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata (comma 1); alla stessa pena è soggetto chi con le stesse modalità commette analogo blocco in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, per ostacolare la libera navigazione, o comunque ostruisce o ingombra tali zone (comma 2). La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose (comma 3).
Se hai altre domande o vuoi approfondire qualche aspetto, i legali del nostro studio sono qui per aiutarti!