Gratuito patrocinio: cos’è e chi può beneficiarne nel 2025

Hai bisogno di un avvocato ma temi di non potertelo permettere? Sappi che in molti casi puoi avere assistenza legale gratuita, grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più conosciuto come gratuito patrocinio.

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un diritto previsto dalla legge italiana che consente ai cittadini con redditi bassi di essere assistiti da un avvocato senza dover sostenere le spese legali, perché a pagarle è lo Stato.

Chi può richiederlo?

Può fare richiesta chi ha:

  • cittadinanza italiana o è cittadino straniero regolarmente soggiornante (questo perché è necessario un documento d’identità per la richiesta di ammissione) oppure apolide;
  • un reddito annuo non superiore a un certo limite stabilito dalla legge.

🔔 Novità 2025: Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aumentato.

Qual è il nuovo limite di reddito?

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo limite di reddito è stato elevato a € 13.659,64.

Fino al 2024, il limite era € 12.838,01, quindi si tratta di un aumento significativo che permetterà a più persone di accedere al beneficio.

Il reddito da considerare è quello famigliare, ossia il reddito complessivo del richiedente e delle persone conviventi, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Attenzione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CODICE ROSSO: la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata in forma scritta, e deve contenere:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • il motivo per cui si vuole fare causa o difendersi;
  • una dichiarazione dei redditi (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000);
  • eventuali documenti a supporto (es. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, NO ISEE).

A seconda del tipo di causa, la domanda si presenta:

  • presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati;
  • oppure direttamente all’autorità giudiziaria (es. nel processo penale).

L’avvocato lo scelgo io?

Sì, puoi scegliere liberamente l’avvocato tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Puoi trovarli sul sito dell’Ordine degli Avvocati della tua città.


Hai dubbi? Contattami

Se pensi di poter rientrare nei requisiti o vuoi sapere se puoi beneficiare del gratuito patrocinio, puoi contattarci per una valutazione preliminare.

Ti aiuterò a:

  • capire se hai diritto al patrocinio gratuito,
  • predisporre e presentare la domanda,

avviare o difenderti in un procedimento legale senza preoccuparti delle spese legali.

Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

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