Reato estinto con condotte riparatorie: quando e come è possibile?

Molti assistiti, coinvolti in un procedimento penale, ci chiedono: È vero che se risarcisco il danno posso evitare il processo o la condanna? La risposta è: sì, in certi casi è possibile ottenere l’estinzione del reato con il risarcimento del danno. In questo articolo ti spieghiamo quando si può fare, come funziona e quali vantaggi può portare.


1. Cos’è l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Il nostro ordinamento prevede che alcuni reati possano essere dichiarati estinti se l’imputato pone in essere determinate condotte riparatorie, come ad esempio il risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

Si tratta di una forma di giustizia riparativa, introdotta con il d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, e poi estesa anche ad alcuni reati più gravi (come ad esempio le lesioni personali colpose o alcuni reati contro il patrimonio).


2. Quando è possibile ottenere l’estinzione del reato

L’estinzione del reato per risarcimento del danno è possibile solo per alcune tipologie di reati. I principali requisiti sono:

  • Reato perseguibile a querela di parte
  • La persona offesa deve aver ricevuto un risarcimento integrale del danno
  • se la persona offesa non accetta il risarcimento è comunque possibile chiedere al Giudice di dichiarare estinto il reato formulando un’offerta reale a norma degli artt. 1208 e seguenti c.c.
  • la condotta riparatoria deve essere posta in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

3. I vantaggi per l’imputato

Se il giudice accoglie l’istanza il reato è dichiarato estinto e l’imputato non subisce alcuna condanna. I vantaggi sono notevoli:

  • Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale come condannato
  • Niente processo (o processo che si chiude rapidamente)
  • Nessuna sanzione penale

Naturalmente, tutto questo richiede la collaborazione della persona offesa e un intervento tempestivo del difensore.


4. Il ruolo dell’avvocato

Il compito del difensore è valutare subito se il reato rientra tra quelli estinguibili, contattare la persona offesa (quando possibile) e costruire un accordo riparativo che soddisfi le condizioni di legge. Dopodiché si può presentare un’istanza al giudice, anche prima del dibattimento. Di frequente accade anche che, trovato l’accordo con la persona offesa, quest’ultima decida di procedere alla remissione di querela con chiusura immediata del procedimento ed estinzione del reato, senza bisogno di dover presentare l’istanza ex art. 162 ter c.p. al Giudice.


Conclusione

In molti casi, una soluzione intelligente e collaborativa può evitare l’aggravarsi delle conseguenze penali. Se sei coinvolto in un procedimento penale per un reato procedibile a querela di parte, valuta con il tuo avvocato se puoi risolvere la situazione in modo efficace e senza condanna, attraverso un percorso riparativo.

Hai bisogno di una consulenza su un procedimento in corso? Contattaci: possiamo valutare insieme se ci sono le condizioni per richiedere l’estinzione del reato.

Occupazione abusiva di immobili:  la nuova fattispecie di reato

Oggi parliamo di un argomento importante e spesso delicato: l’occupazione abusiva di immobili e le recenti novità legislative che riguardano questa problematica.

Cos’è l’occupazione abusiva di immobili?
L’occupazione abusiva si verifica quando qualcuno mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze (quindi anche cantine, box auto ecc…), ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. 

Cosa prevede la nuova norma?
Recentemente, sono state introdotte delle novità legislative per rafforzare la tutela contro l’occupazione abusiva. Il 12 aprile 2025, infatti, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 48/25 (Decreto Sicurezza) che introduce nel codice penale l’art.  634-bis “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. 

La nuova fattispecie di reato prevede:

  • Pene più severe: sono state aumentate le pene per chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, soggiace alla stessa pena chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima.
  • Causa di non punibilità:  l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio  dell’immobile non sarà soggetto alla pena.
  • Misure di tutela per i proprietari: sono state introdotte procedure più snelle per il recupero della proprietà, attraverso l’introduzione dell’art. 231 bis c.p.
  • Sgombero immediato: nuova procedura di reintegrazione nel possesso per il proprietario. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
  • Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di occupazione abusiva dell’immobile o sue pertinenze, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività d’indagine previste dall’art. 55 c.p.p. Ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
  • In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
  • Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte. Nelle quarantotto ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Cosa fare se si è vittima di un’occupazione abusiva?
Se ti trovi in questa situazione, è importante rivolgersi alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o un avvocato penalista, per formalizzare una denuncia querela ed avviare le procedure di sgombero. 

Puoi avvalerti dell’assistenza del nostro studio legale scrivendo a segreteria@studiolegalegricitesta.com o contattandoci al numero 3936392107.