Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.
1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?
Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.
In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari. L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza.
2. Il diritto di visita del genitore separato
Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.
Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.
La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita.
3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti
- Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
- Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
- La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.
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