Ne bis in idem e archiviazione: si può essere denunciati due volte per lo stesso fatto?

Il principio del ne bis in idem è uno dei pilastri del diritto penale: nessuno può essere processato due volte per il medesimo fatto. La sua base normativa si trova nell’art. 649 del codice di procedura penale e, a livello sovranazionale, nell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ma come funziona questo principio nella fase delle indagini preliminari? E, soprattutto, cosa accade se dopo l’archiviazione di un procedimento penale si viene nuovamente denunciati per lo stesso fatto? E se a seguito di una denuncia vengono aperte due procedimenti penali a carico della stessa persona?


Archiviazione e suoi effetti

Quando il pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per formulare una ragionevole previsione di condanna può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l’archiviazione del procedimento.

L’archiviazione:

  • non costituisce una sentenza definitiva di assoluzione,
  • non ha efficacia di giudicato sostanziale,
  • non preclude in via assoluta la riapertura delle indagini.

In altre parole, l’archiviazione “chiude” il procedimento in quel momento, ma non impedisce che in futuro lo stesso fatto possa tornare ad essere oggetto di indagine se emergono nuovi elementi.


Differenza con il giudicato

Il principio del ne bis in idem opera pienamente soltanto quando vi è un giudicato penale (sentenza irrevocabile di assoluzione o condanna).

L’archiviazione non rientra in questa categoria, quindi non impedisce di riaprire il fascicolo. In caso di nuova denuncia per il medesimo fatto, il pubblico ministero ha due possibilità:

  1. Valutare se vi siano elementi nuovi e rilevanti che giustifichino l’iscrizione di una nuova notizia di reato e/o la riapertura delle indagini;
  2. Chiedere l’archiviazione immediata se la nuova denuncia non porta alcuna novità rispetto al procedimento già archiviato.

Il GIP, inoltre, è chiamato a vigilare che non si trasformi l’archiviazione in un modo per “aggirare” il ne bis in idem sostanziale.


Quando si può riaprire un’indagine già archiviata?

La legge consente la riapertura delle indagini solo se emergono nuovi elementi di prova (art. 414 c.p.p.).
In mancanza di novità, una nuova denuncia per lo stesso fatto dovrebbe essere destinata a un’archiviazione rapida, proprio per evitare abusi e inutili duplicazioni di procedimenti.

Un caso pratico affrontato dal nostro Studio

Per capire meglio, riportiamo un esempio concreto tratto da un caso affrontato dal nostro Studio.

Un soggetto aveva presentato querela lamentando che l’ex coniuge non avesse rispettato un provvedimento del Tribunale in materia di affido. Tuttavia, lo stesso fatto era già stato oggetto di un precedente procedimento penale, per il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione.

Quando la querela è stata riproposta, la Procura – a seguito di nostra memoria difensiva – ha rilevato che non era possibile aprire un nuovo procedimento per lo stesso fatto: si sarebbe violato il principio del ne bis in idem. Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto al giudice l’archiviazione della nuova notizia di reato, specificando che non erano emersi elementi nuovi tali da giustificare una riapertura delle indagini.

Questo caso mostra bene come, dopo un’archiviazione, una nuova denuncia identica e priva di elementi di novità non può portare a un nuovo processo.


Conclusioni

  • Il ne bis in idem si applica in modo pieno solo alle sentenze passate in giudicato.
  • L’archiviazione non equivale a un’assoluzione definitiva e non impedisce, di per sé, una nuova indagine.
  • Tuttavia, per riaprire un procedimento archiviato è necessario che emergano elementi di fatto nuovi.
  • In caso di nuova denuncia senza nuovi elementi, il pubblico ministero deve chiedere una nuova archiviazione, a tutela del principio di legalità e di economia processuale (ne bis in idem sostanziale).

In sintesi: dopo l’archiviazione si può essere nuovamente denunciati per lo stesso fatto, ma la riapertura delle indagini è legittima soltanto se vi sono elementi realmente nuovi rispetto al procedimento precedente.

Divieto di avvicinamento e diritto di visita

Oggi parleremo del rapporto tra la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il diritto di visita del genitore separato, alla luce della recentissima sentenza n. 19483/2025 della Corte di Cassazione penale.


1. Cos’è la misura del divieto di avvicinamento?

Si tratta di una misura cautelare (ex art. 282 ter c.p.p.) volta ad impedire alla persona indagata o imputata di avvicinarsi alla persona offesa, ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi famigliari. La misura può consistere anche nel divieto di comunicazione , con qualsiasi mezzo, con la persona offesa o con i suoi conviventi o con le persone che le sono affettivamente legate. La sentenza 19483/2025 ha confermato la legittimità di applicare tale divieto anche nei confronti del figlio minore quando questo abbia assistito a maltrattamenti, cioè nel caso di violenza domestica cosiddetta assistita.

In concreto, il provvedimento può vietare ad un padre indagato di maltrattamenti in famiglia, a cui abbia assistito il figlio,  di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore (abitazione, scuola, parchi ecc.), di comunicare con lui o di usare intermediari.  L’obiettivo primario è quello di tutelare il minore che sia stato vittima o testimone della violenza. 


2. Il diritto di visita del genitore separato

Nel diritto civile, in caso di separazione o divorzio, è riconosciuto al genitore non collocatario il diritto di visita al figlio minore, spesso regolato dal tribunale civile nell’interesse del bambino. Questa misura mira a salvaguardare il legame genitoriale, bilanciando i diritti di entrambi i genitori.

Tuttavia, secondo la Cassazione, questo diritto non è assoluto, ma deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il minore che sia stato vittima dei maltrattamenti, anche nel caso in cui non siano a lui diretti ma vi abbia assistito.  

La tutela del minore è prioritaria e superiore anche al diritto di visita. 


3. La sentenza n. 19483/2025: i punti salienti

  • Si conferma che il minore vittima diretta o testimone di maltrattamenti è qualificato come “persona offesa” dal reato, giustificando una tutela penale più incisiva .
  • Il Giudice penale può pertanto adottare misure cautelari che siano, astrattamente, in contrasto con il provvedimento civile che dispone il diritto di visita, laddove queste siano ritenute necessarie per proteggere il minore.
  • La tutela del minore è prioritaria e superiore, in un’ottica di bilanciamento di diritti, rispetto al diritto di visita del genitore.

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